di Antonio Faberi

La Corte Interamericana dei Diritti Umani e il Comitato di Bioetica del Consiglio d’Europa hanno pubblicato due importanti documenti (in allegato), che ricordano il dovere di rispettare i diritti umani e le obbligazioni internazionali nelle decisioni sanitarie.

Tra le indicazioni più significative della Corte, risalta l’esortazione al dovere di realizzare i principi di solidarietà sociale e di parità di trattamento, anche nelle fasi più drammatiche dell’esistenza di questa pandemia.

Si rivolge particolare attenzione ai soggetti emarginati, vulnerabili, economicamente deboli o privati della libertà personale, perché più a rischio, proprio in ragione della loro condizione durante la situazione di calamità naturale. Questa ultima ha indotto gli Stati a comprimere il normale esercizio delle libertà fondamentali per realizzare il distanziamento sociale necessario a far fronte alla pandemia, creando conseguentemente ulteriore difficoltà ai soggetti già più svantaggiati.

D’altra parte, anche il Consiglio d’Europa, fa propria questa riflessione avente una indubbia dimensione mondiale, interpretando, oltre a tale fondamentale aspetto, anche la delicata connessione tra diritti fondamentali e diritto alla salute, ribandendo in maniera ferma la primazia delle fonti internazionali in materia e l’interpretazione che di essa hanno dato gli organismi internazionali preposti.

L’attenzione si concentra sul rispetto del rigore nella scientificità della ricerca, nella necessità, utilità e tollerabilità della sperimentazione sugli esseri umani e sul consenso dei medesimi nei relativi trattamenti sanitari, con particolare riferimento alla Convenzione di Oviedo, che costituisce la cornice normativa entro cui devono essere orientate le decisioni delle autorità e degli operatori sanitari in materia.

Inoltre, viene evidenziato il necessario rispetto del diritto alla riservatezza dei dati sulla salute, che sono dati ‘ultrasensibili’, il cui trattamento deve essere regolato in base ai medesimi principi normalmente previsti dai trattati internazionali, che prevedono già specificamente le particolari ipotesi di loro applicazione nelle situazioni di emergenza.

I documenti in materia crescono di giorno in giorno, segno della inesorabile preoccupazione per la fragilità dello stato di diritto in questa situazione particolare.

Si fornisce una breve traduzione, non ufficiale, dei due testi presi in considerazione.

 

Comunicato IDH_CP-27/2020*

COVID-19 DIRITTI UMANI: I PROBLEMI E LE SFIDE DEVONO ESSERE AFFRONTATE CON PROSPETTIVA DI DIRITTI UMANI E RISPETTANDO LE OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI.

San José, Costa Rica, 14 aprile 2020. La Corte interamericana dei diritti Umani ha adottato, lo scorso 9 aprile 2020, una dichiarazione intitolata “COVID-19 E DIRITTI UMANI: I PROBLEMI E LE SFIDE DEVONO ESSERE AFFRONTATE CON PROSPETTIVA DI DIRITTI UMANI E RISPETTANDO LE OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI

La Presidente della Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito ha precisato che è necessario “che gli Stati tengano presente e non dimentichino le proprie obbligazioni internazionali e la giurisprudenza della Corte per assicurare l’effettiva vigenza e protezione dei diritti umani nella risposta e contenimento della pandemia”.

La Corte Interamericana dei Diritti Umani, come organo di protezione dei diritti umani, cosciente dei problemi e delle sfide straordinarie che gli stati americani e la società nel suo complesso, e ciascuna persona e famiglia stanno affrontando come conseguenza della pandemia globale causata dal Coronavirus COVID-19, esterna la presente Dichiarazione al fine di chiedere che l’adozione e l’implementazione dei mezzi, all’interno della strategia e degli sforzi che gli Stati Parte della Convenzione Americana sui Diritti Umani stanno realizzando per affrontare e contenere questa situazione che riguarda la vita e la salute pubblica, si realizzi nel confine dello Stato di Diritto, con il pieno rispetto degli strumenti interamericani di protezione dei diritti umani e gli standard sviluppati dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, considera che:

I problemi e le sfide straordinarie che si verificano in questa pandemia devono essere affrontati attraverso il dialogo e la cooperazione internazionale e regionale congiunta, solidale e trasparente tra tutti gli Stati. Il multilateralismo è essenziale per coordinare gli sforzi regionali per contenere la pandemia.

Gli organismi multilaterali, qualunque sia la loro natura, devono aiutare e cooperare in maniera congiunta con gli Stati, orientati con un approccio di diritti umani, per trovare soluzioni ai problemi e alle sfide presenti e future che stanno verificandosi e che si verificheranno nella presente pandemia.

Tutti i mezzi che gli Stati adottano per far fronte a questa pandemia e che possono ledere o restringere il godimento o l’esercizio dei diritti umani devono essere limitati temporalmente, avere idonea base legale, essere adeguati ad obiettivi conformi a criteri scientifici, ragionevoli, strettamente necessari e proporzionati allo scopo, in accordo con i principali principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte stessa.

Considerata l’origine naturale della pandemia, i diritti economici, sociali, culturali e ambientali devono essere garantiti senza discriminazione a tutte le persone sotto la giurisdizione dello Stato ed in particolare a quelli più vulnerabili, come gli anziani, i bambini, la persone disabili, i migranti, i rifugiati, gli apolidi, le persone private della libertà personale, le persone LGBTI, le donne in gravidanza o dopo il parto, le comunità indigene, le persone afrodiscendenti, le persone che vivono del lavoro in nero, la popolazione delle baracche o zone di abitazione precaria, i senzatetto, i poveri e il personale della sanità che è impegnata nell’emergenza.

Il diritto alla vita e alla salute sono preminenti e devono essere garantiti senza discriminazione alcuna, in special modo degli anziani, dei migranti, dei rifugiati e apolidi, i membri delle comunità indigene.

Il diritto alla salute deve essere garantito rispettando la dignità umana e osservando i principi fondamentali della bioetica, in conformità degli standard interamericani in ordine a disponibilità, accessibilità, accettabilità e qualità, adeguate alle circostanze generate da questa pandemia. I lavoratori della sanità devono essere provvisti degli indumenti, equipaggiamenti, materiali e strumenti che proteggano la loro integrità, vita e salute e che permettano loro di svolgere il proprio lavoro in termini ragionevoli di sicurezza e qualità.

Di fronte alle misure di distanziamento sociale si possono verificare aumenti esponenziali di violenze domestiche a danno di donne e bambini, e perciò bisogna disporre di meccanismi sicuri di denuncia diretta e immediata, e rafforzare l’attenzione alle vittime.

Dato l’alto impatto che il COVID-19 può avere rispetto alle persone private della libertà nelle prigioni e in altri centri di detenzione, avuta attenzione alla posizione speciale di garanzia che ha lo Stato rispetto ad essi, si rivela necessario ridurre i livelli di sovraffollamento e disporre in forma razionale e ordinata le misure alternative alla detenzione.

Si deve vigilare affinché si preservino le fonti di lavoro e si rispettino i diritti sindacali di tutti i lavoratori. Allo stesso modo, si devono adottare e imporre mezzi per mitigare il possibile impatto sulle risorse lavorative e i redditi di tutti i lavoratori e assicurare il reddito necessario per la sussistenza in condizioni di dignità umana. A causa delle misure di distanziamento sociale e l’impatto che questo genera nelle economie personali e familiari, si dovranno procurare meccanismi per far fronte agli approvvigionamenti minimi di alimenti e medicine e altre necessità primarie a quelli che non possono esercitare le proprie attività ordinarie, come anche la popolazione senzatetto.

L’accesso all’informazione veritiera e affidabile, così come a internet, è essenziale.

Devono disporsi mezzi adeguati affinché l’uso della tecnologia di vigilanza per monitorare e tracciare la propagazione del coronavirus COVID-19, sia limitato e proporzionale alle necessità sanitarie e non implichi una ingerenza smisurata e lesiva della riservatezza, la protezione dei dati personali e la osservanza del principio generale di non discriminazione.

È indispensabile che si garantisca l’accesso alla giustizia e ai meccanismi di denuncia, e altresì che si protegga particolarmente l’attività dei giornalisti, dei difensori dei diritti umani al fine di monitorare tutti quei mezzi che si adottano e che implichino diminuzioni o restrizioni dei diritti umani, con il fine di valutare la loro conformità con gli strumenti e standard interamericani, così come le loro conseguenze nelle persone.

Risulta opportuno mettere in allerta gli organi o le amministrazioni competenti per combattere la xenofobia, il razzismo e qualunque altra forma di discriminazione, perché innalzino l’attenzione al pericolo che, durante la pandemia, qualcuno alimenti focolai di questa natura con notizie false o incitazioni alla violenza.

 

Strasburgo, 14 aprile 2020 DH-BIO/INF(2020)2*

COMITATO DI BIOETICA (DH-BIO)

DICHIARAZIONE SUI DIRITTI UMANI CONSIDERATI RILEVANTI RISPETTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19

L’attuale crisi da COVID-19 sta coinvolgendo tutti i paesi in Europa e nel mondo. Questa pandemia ha avuto e continuerà ad avere un grave impatto sugli individui e sulla società. I sistemi sanitari nazionali sono sotto estremo stress per affrontare l’acuta e complessa situazione quotidianamente. Il crescente numero di gravi casi eleva la grandezza delle sfide etiche che i professionisti e le competenti autorità devono affrontare nella cura sanitaria dei pazienti. Difficili decisioni devono essere prese a livello collettivo ed individuale, in un contesto di incertezza e scarse risorse, che potrebbero avere forte impatto sugli individui.

Gruppi di esperti ed i comitati nei paesi europei hanno rapidamente risposto ad alcune di queste maggiori sfide. A livello internazionale, oltre alle importanti azioni portate avanti dall’OMS e il suo rilevante ruolo di guida, con le Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, altri organismi indipendenti di esperti hanno espresso rilevanti dichiarazioni: l’UNESCO International Bioethics Committee (IBC) e il World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta “Statement on European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic”. Questi documenti sottolineano importanti principi guida etici per le decisioni e le prassi in questo contesto.

Preminenti sono il rispetto della dignità umana e dei diritti umani.

La Convenzione di Oviedo (Convention on Human Rights and Biomedicine) è l’unica fonte internazionale giuridicamente vincolante che riguarda i diritti umani nel campo biomedico. Essa fornisce una cornice unica ai diritti umani, applicabile anche in un contesto di emergenza e gestione di crisi sanitaria, per guidare le decisioni e le prassi sia in campo clinico che di ricerca.

Il principio di equità nell’accesso alle cure sanitarie (art. 3 Convenzione di Oviedo) deve essere tutelato, anche in un contesto di scarse risorse. Richiede che l’accesso alle risorse esistenti sia guidato da criteri medici, per assicurare in particolare che le vulnerabilità non conducano ad una discriminazione nell’accesso alle cure. Questo deve valere per i pazienti affetti da COVID-19, ma anche per ogni altro tipo di paziente la cui cura sia resa più difficile dalla pandemia e dal distanziamento sociale. È in gioco la protezione delle persone più vulnerabili in questo contesto, come disabili, anziani, rifugiati e migranti. Ciò comporta decisioni su come distribuire scarse risorse, su come fornire la necessaria assistenza a coloro che hanno più bisogno, così come proteggere e supportare gli individui vulnerabili lesi gravemente dalle conseguenze delle misure di isolamento.

La raccolta e l’elaborazione di dati correlati alla salute è una componente essenziale della lotta alla pandemia da COVID-19, incluso l’uso di tecnologia digitale, big data e intelligenza artificiale. Comunque, come sottolineato dal “Joint Satement on the Right to Data Protection in the Context of the COVID-19 Pandemic” dal Presidente del Comitato sulla Convenzione CETS (Convention for the protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data n. 108) e della Commissione Protezione dei Dati Personali del Consiglio d’Europa, “il pericolo prodotto dalla pandemia da COVID-19 deve essere affrontata rispettando la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani, incluso il diritto alla privacy e alla protezione dei dati”.

L’art. 10 della della Convenzione di Oviedo riguarda il diritto alla riservatezza delle informazioni nel campo della salute, che riafferma il principio introdotto dall’art. 8 della Convenzione europea sui diritti umani. I dati sulla propria salute sono dati sensibili e il loro trattamento è soggetto a specifiche condizioni, in accordo con l’aggiornamento della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale.

Una possibilità di porre in essere restrizioni all’esercizio dei diritti e delle garanzie contenute nella convenzione di Oviedo, incluso il diritto alla riservatezza, è prevista dall’art. 26 della Convenzione stessa. Queste eccezioni sono finalizzate a proteggere interessi collettivi e includono la tutela della salute pubblica. In ogni caso, ciascuna di queste restrizioni dovrebbero essere disciplinate per legge ed essere necessarie in una società democratica, per la protezione degli interessi collettivi in gioco. Queste condizioni vanno interpretate alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare quelli di necessità e proporzionalità.

L’art. 8 della Convenzione di Oviedo è applicabile alle situazioni di emergenza, come quelle in cui gli operatori sanitari sono regolarmente impegnati a fronteggiare nel contesto della pandemia da COVID-19. Dove, a causa dell’urgenza, il consenso della persona non possa essere appropriatamente raccolto, sarà dovuto ogni intervento immediato necessario a beneficio della salute individuale.

In un tempo in cui gli sforzi della ricerca in campo biomedico sono giustamente incrementati con lo scopo di sviluppare misure terapeutiche e di prevenzione appropriate, il DH-BIO desidera ricordare il requisito del rispetto dei diritti umani in questo contesto. Questi diritti sono debitamente presi in considerazione nella Convenzione di Oviedo, che non prevede alcuna eccezione al rispetto delle condizioni di protezione previste negli articoli 16 e 17, per le persone sottoposte alla sperimentazione. Alcune delle condizioni che devono essere raggiunte sono che non vi sia alcuna effettiva alternativa comparabile alla sperimentazione sugli umani, che i rischi non siano sproporzionati ai benefici, che il progetto di ricerca sia stato approvato dal competente organismo, dopo una verifica multidisciplinare della sua accettabilità etica, che le persone sottoposte alla sperimentazione vengano informate dei propri diritti, con l’espressione di un consenso informato.

Il Protocollo Addizionale alla Convenzione di Oviedo sulla ricerca Biomedica arricchisce la Convenzione con la definizione, nel suo art. 19, delle condizioni con le quali può essere espletata la sperimentazione sulle persone in situazioni di emergenza clinica. Tale sperimentazione, intesa a migliorare la risposta emergenziale o di cura, è importante laddove senza di essa sarebbe inverosimile sventare l’esito rispetto ai pazienti che si trovano in una situazione di emergenza ospedaliera, in cui il rischio di morte potrebbe essere alto. In queste situazioni, la persona interessata potrebbe non essere capace di esprimere il consenso e, a causa dell’emergenza, potrebbe non essere possibile ottenere in maniera tempestiva un’autorizzazione adeguata da parte di un rappresentante o dell’autorità prevista per legge.

L’articolo specifica le condizioni protettive addizionali da raggiungere in tali tipi di sperimentazione rispetto a quelle previste per altre. Queste condizioni, che devono essere previste dalla legge, includono specificamente l’approvazione del progetto per le situazioni di emergenza dall’organismo competente, il rispetto di ogni precedente obiezione espressa dalla persona e conosciuta dal ricercatore, la necessità di fornire informazioni appropriate e la richiesta il prima possibile di consenso o autorizzazione per la partecipazione continua.

I principi sottolineati in questa dichiarazione, insieme con gli altri principi stesi nella Convenzione di Oviedo riflette e rinforza il fondamentale e indissolubile legame tra diritti umani, solidarietà e responsabilità che sono essenziali nel guidare l’attuale crisi causata dalla pandemia da COVID-19.

In questo senso, certi elementi del preambolo alla Convenzione di Oviedo non sono mai stati più importanti di ora, segnatamente il raggiungimento di una maggiore unione tra gli Stati Membri per il mantenimento e lo sviluppo dei diritti umani, il bisogno di cooperazione internazionale, e i diritti e le responsabilità di tutti i membri della società.

La situazione senza precedenti che tutte le nazioni stanno affrontando con la pandemia da COVID-19 sta chiamando ad urgenti e coordinate azioni che includono l’affrontare importanti sfide etiche.

Attraverso la piattaforma esclusiva di scambio – che il DH-BIO fornisce a livello intergovernativo – il Comitato ha il compito di agevolare lo scambio di informazioni a tal fine.

Esso contribuisce anche alla necessaria ulteriore analisi delle sfide etiche emerse durante e in conseguenza di questa pandemia, in particolare sotto il pilastro condiviso del suo Piano di Azione Strategico su Diritti Umani e la Tecnologia in Campo Biomedico (2020-2025), e sulla base del quadro normativo dei diritti umani di riferimento del Consiglio d’Europa, sviluppato in particolare intorno alla Convenzione di Oviedo.

*Traduzione a cura di Antonio Faberi

cp_27_2020

INF(2020)2 Statement COVID19 E.pdf