di Giovanni Cannella
Nei giorni scorsi l’opinione pubblica è stata colpita dalla notizia della morte di Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave d’acciaio in una fabbrica di carpenteria del Friuli.
Ci si è chiesti come fa uno studente di diciotto anni a morire in fabbrica?
Sarebbe necessario forse chiedersi prima come è possibile che in un Paese avanzato, che vanta fra l’altro un’accurata legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, possano essere morti nel 2021 per infortunio sul lavoro ben 1.404 persone, in base al report annuale dell’Osservatorio nazionale morti sul lavoro di Bologna.
Certo la notizia relativa a Lorenzo ha colpito più di altre, perché si tratta di uno studente diciottenne all’ultimo giorno di stage.
Ma come mai uno studente lavorava in fabbrica?
Ebbene il c.d. stage di Lorenzo si deve alla c.d. Buona Scuola di renziana memoria (legge n. 17/2015), che prevede l’alternanza scuola lavoro (ASL, oggi, più oscuramente, PCTO: “percorsi trasversali per l‘orientamento”).
Anche prima della legge del 2015 erano consentiti periodi lavorativi nell’ambito del ciclo scolastico, ma l’alternanza era, appunto, una possibilità, a richiesta, non un obbligo.
Oggi tutti gli studenti da quindici anni in su hanno l’obbligo di partecipazione, perché, come si legge in una FAQ del Miur i periodi di lavoro “sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica e valutazione da parte del consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello studente”.
E si tratta di periodi non irrilevanti pari ad una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
Ma quindi Lorenzo cosa faceva in fabbrica, non per sua scelta, ma obbligato dalla Buona Scuola? Non faceva altro che lavorare, come un lavoratore subordinato, con tutti gli obblighi relativi, ma senza alcun diritto, né retributivo, né sindacale, né normativo.
Fino alla legge del 2015, come si è detto, le attività formative, alternanza scuola lavoro, stage, tirocini gratuiti vari, erano sempre stati facoltativi: un giovane poteva anche essere disposto a rinunciare a molti diritti pur di formarsi ed imparare un lavoro, ma era una sua scelta, si trattava del lavoro che voleva fare e poteva anche lasciare se qualcosa non funzionava.
Lorenzo no: è stato obbligato, non si sa se quel lavoro gli piacesse e se era quello che avrebbe voluto fare in futuro, e non poteva andarsene prima della scadenza del periodo previsto.
In teoria almeno un diritto ce lo aveva: proprio quello sulla sicurezza nel posto di lavoro, poiché in base al d.lgs. n. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge, anche se tutto è lasciato in mano alle aziende, che in Italia non brillano certo per il rispetto delle norme sulla sicurezza, né sono sufficienti i controlli ispettivi.
Ma anche sul piano normativo una differenza c’è. Si legge ancora una volta in una FAC del Miur: “La legge 17 ottobre 1967, n. 977, che tratta della “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in Alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in Alternanza, in cui non c’è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l’affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti”.
Certo è previsto il tutor, anzi due: uno della scuola (tutor scolastico), che non ha però l’obbligo di stare in azienda (“i suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di Alternanza e verificarne il corretto svolgimento possono essere svolti a distanza”, si dice in una FAQ del Miur), uno dell’azienda (tutor formativo), e cioè un dipendente dell’azienda, che durante l’incidente di Lorenzo, a quanto si legge, era assente ed era sostituto da altro dipendente, non si sa quanto attento al lavoro svolto dallo studente.
E quindi quale garanzia aveva Lorenzo che fossero rispettate le norme di sicurezza? Quale garanzia aveva che fosse rispettata la sua dignità non solo come lavoratore, ma come uomo?
Ma, si dice, in fabbrica Lorenzo si sarebbe formato, avrebbe imparato un lavoro, che avrebbe poi potuto svolgere dopo il periodo scolastico.
Forse, però, aveva ragione il prof. Burioni (proprio lui, l’ormai noto virologo), quando diceva in epoca prepandemia a proposito della Buona Scuola: «Viviamo in
un mondo in cui si privilegia la scuola del fare, ma le cose vanno talmente velocemente
che è improbabile che ciò che si fa oggi si faccia ancora fra dieci anni.
Bisognerebbe privilegiare la scuola del capire».
Non si vuole qui sostenere che l’esperienza del lavoro per gli studenti sia inutile in assoluto: in certi contesti, per certe attività, in certi settori può costituire un importante viatico per entrare nel mondo del lavoro. Ma non lo è certamente la generale previsione obbligatoria per tutti gli studenti dai quindici anni in su, che comporta l’inevitabile ricerca di troppe soluzioni lavorative, spesso improvvisate e non sempre adatte e congeniali ai singoli studenti.
Tornando, infine, alla morte di Lorenzo l’indagine dell’autorità giudiziaria dovrà accertare se sono state rispettate le norme sulla specifica formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 D.lgs n. 81/2008 da parte del titolare dell’azienda (la Scuola ha solo un obbligo di generica formazione generale), se Lorenzo ha avuto il corretto e sufficiente addestramento anche teorico prima dell’uso di macchine o comunque di svolgimento diretto di mansioni senz’altro pericolose in una carpenteria, se le mansioni sono state svolte sotto il controllo continuo del tutor o del suo sostituto, se sono state rispettate tutte le norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro.
Ma non vi è dubbio in generale che lo svolgimento di attività lavorativa da parte di giovani, anche di quindici anni necessariamente inesperti e comunque con un grado di maturità prevedibilmente non ancora pienamente formata, richiederebbe una ben maggiore prudenza, un maggiore controllo ed una migliore selezione dei luoghi di lavoro adatti ai singoli studenti, che non possono essere realizzati con l’obbligo generalizzato dell’alternazione scuola lavoro oggi previsto.
Certo la conclusione potrebbe essere diversa in un’Italia ideale rispettosa delle regole, della vita e della dignità delle persone.