di Giovanni Cannella
Nei giorni scorsi i giornali hanno parlato del “caso Piacenza”, in riferimento all’ordinanza del GIP di quella città che, in accoglimento dell’impostazione dei PM, ha disposto misure cautelari nei confronti dei coordinatori di due sindacati di base della logistica, a cui è stato contestato il reato di associazione a delinquere. In sostanza, secondo i magistrati, i due sindacati non avevano il fine di difendere i diritti di lavoratori, bensì quello di commettere reati quali violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, sabotaggio.
La lettura dell’ordinanza fa nascere dubbi e interrogativi su come è rappresentata e vista oggi l’attività sindacale.
Molti non sanno, non ricordano o preferiscono dimenticare che le organizzazioni sindacali sono previste dalla Costituzione (art. 39). In generale la Cartariconosce a tutti il diritto di associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge penale (art. 18) e ciò sarebbe stato sufficiente a consentire ai lavoratori di mettersi assieme per difendere i propri diritti e cercare di ottenere migliori condizioni lavorative. Ma ai Padri costituenti non bastava: serviva un esplicito riconoscimento per le associazioni sindacali. Perché? Perché i lavoratori e il lavoro stanno in prima fila tra i diritti costituzionalmente garantiti (basta leggere gli artt. 1, 2 e 4, e cioè proprio gli articoli iniziali e basilari, per rendersene conto). Le ragioni sono note: il lavoratore nel rapporto con il datore di lavoro si trova in condizione di inferiorità economica e di potere e in un paese democratico deve essere difeso dallo sfruttamento potenzialmente, e troppo spesso effettivamente, insito in un rapporto giuridico diseguale. La Costituzione lo dice chiaramente nell’art. 3 ed obbliga il legislatore a provvedere. Occorrono quindi leggi idonee al riequilibrio del potere contrattuale e dove queste leggi non ci sono o sono insufficienti i lavoratori hanno diritto di provare a difendersi da soli con azioni di lotta lecita. Ma la difesa individuale è un’arma spuntata e solo una difesa collettiva, tramite appunto il sindacato, che svolge quindi una fondamentale funzione sociale, ha qualche possibilità di riuscita.
I Costituenti sapevano bene che la democrazia funziona solo se c’è conflitto, e ciò è possibile solo se ci sono istituzioni, come appunto i sindacati, ma anche come i partiti, la stampa autonoma e la magistratura indipendente, che abbiano la forza di opporsi ai c.d. poteri forti, al pensiero dominante e siano in grado liberamente di contestarlo, censurarlo, criticarlo.
La Costituzione e quindi la democrazia si ecclissa, quando non c’è più conflitto e tutti si adeguano al pensiero unico (è quanto sta avvenendo in Italia, soprattutto nell’era Draghi, secondo Tommaso Montanari, che appunto nel suo illuminante libretto “Eclissi di Costituzione”, descrive la deriva della nostra democrazia, che affoga nell’oblio dei principi costituzionali, dove sono descritti chiaramente i danni dell’assenza di conflitto).
Oggi il sindacato ha perso rilievo e difficilmente produce conflitto, da un lato perché la galoppante precarizzazione del mondo del lavoro e la quasi scomparsa della fabbrica come luogo di aggregazione dei lavoratori ha reso difficilissima l’attività di proselitismo, dall’altro perché tale istituzione sembra seguire lo stesso destino dei partiti politici, con l’acquisizione di una connotazione negativa nell’opinione pubblica a causa dell’uso improprio delle facoltà sindacali da parte di alcuni. Come dire: la tentazione è di buttare il bambino con l’acqua sporca.
Ma c’è anche un’altra ragione: è passata l’idea, anche in partiti di sinistra, che l’economia può crescere solo se l’imprenditore non ha ostacoli nel suo cammino. E quale maggiore ostacolo dell’attività sindacale? Ma davvero l’economia può girare senza un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori, e cioè di chi dovrebbe comprare i beni prodotti e consumare, e senza un miglioramento delle condizioni normative che rendano il lavoro più efficiente e qualificato?
Che l’opinione pubblica abbia questa idea del sindacato non è bello, ma è comprensibile, perché partiti e media la indirizzano in questa direzione. Che lo abbiano anche dei magistrati è un po’ meno comprensibile e legittimo.
Ebbene tale idea traspare con evidenza nell’ordinanza del GIP di Piacenza.
Per una puntuale critica dal punto di vista penalistico dell’ordinanza, peraltro recentemente annullata dal Tribunale del Riesame di Bologna in relazione alle accuse di associazione a delinquere, rinvio alle osservazioni di Linda D’Ancona, Il caso Piacenza. Sindacati o associazioni a delinquere?, in Questione Giustizia online, https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-caso-piacenza-sindacati-o-associazioni-a-delinquere.
In questa sede si vuole solo sottolineare, appunto, come viene considerata l’attività sindacale dai PM e dal GIP di Piacenza, che dovrebbero avere nel loro DNA i principi costituzionali e appaiono invece contagiati dall’opinione pubblica prevalente.
Per descrivere gli elementi della pretesa associazione a delinquere l’ordinanza illustra l’attività sindacale svolta dalle due organizzazioni coinvolte, rappresentandola come attività delinquenziale.
Si legge, tra l’altro:
– i rappresentanti del SI COBAS “davano inizio ad un continuo conflitto con gli esponenti di USB volto ad impedire loro di fare proseliti tra i lavoratori e comunque allo scopo di cercare di allontanarli dai diversi magazzini”. Credo che esista un solo modo per evitare conflitti e concorrenza tra sindacati, e cioè il sindacato unico, magari giallo.
– “Il terreno di scontro tra le due contrapposte organizzazioni…era quindi formato dall’insediamento delle multinazionali operanti nel settore della logistica nel territorio di Piacenza che negli anni avevano coagulato un notevole bacino di maestranze, perlopiù di origine straniera” (osserva D’Ancona nella nota citata: “davvero non si comprende questa precisazione, se non in chiave discriminatoria”), “da “conquistare” attraverso le affiliazioni alla sigla sindacale di base e poi strumentalizzare allo scopo di “conquistare i magazzini” e lucrare gli introiti derivanti dalle tessere e dalle conciliazioni con la parte datoriale, nonché consolidare il potere clientelare attorno alle figure degli indagati in grado di garantire assunzioni su base clientelare, stabilizzazioni, ma anche ricche buonuscite in caso di cambio degli appalti”. In sostanza, secondo la visione dei magistrati (PM e GIP) è delinquenziale l’attività di proselitismo sindacale tra i lavoratori, il tesseramento degli iscritti e le conciliazioni (non risulta contestata agli indagati l’appropriazione indebita dei proventi del tesseramento e delle somme versate dal datore di lavoro in sede di transazione, quindi per i magistrati è un delitto che il sindacato incassi le spese di tesseramento e sostenga il lavoratore in sede conciliativa). Guai anche al sindacato che si attivi e ottenga l’assunzione di nuovi lavoratori o la stabilizzazione di lavoratori precari, soprattutto se extracomunitari! Non è chiaro poi il riferimento alla “base clientelare”. Se l’ordinanza si riferisce alla richiesta del sindacato di ottenere stabilizzazioni o assunzioni per cambio appalto per i propri iscritti, si tratta evidentemente dell’esercizio delle funzioni proprie del sindacato. Se il risultato viene poi raggiunto a scapito di altri lavoratori non iscritti, non può certo essere imputato al sindacato, ma al datore di lavoro, a meno che non si dimostri che quest’ultimo sia stato costretto con violenza o minaccia. Va precisato, peraltro, che la minaccia deve riferirsi ad un danno ingiusto, e non rientra in questa categoria, ad esempio, la minaccia di scioperare, a meno di nostalgie dell’epoca fascista, quando lo sciopero era un delitto. Quanto alle “ricche” buonuscite, immagino che ci si riferisca alrisarcimento corrisposto al lavoratore in caso di mancato trasferimento alla nuova società in caso di cambio appalto, dove l’aggettivo “ricche”, nasconde la critica verso accordi conciliativi che costringono i poveri datori di lavoro a sborsare soldi, mentre sarebbe più igienicoliberarsi dei lavoratori senza conseguenze, e soprattutto il fastidio per l’intervento di un sindacato che mette i bastoni fra le ruote alla libera iniziativa privata. Peraltro, anche in questo caso, la conciliazione è un atto libero e lecito, a meno che non si dimostri la violenza privata.
Si legge ancora:
– i sindacalisti “alimentavano i conflitti all’interno dei magazzini, provocando scontri con la parte datoriale, con la cooperativa che appaltava la manodopera ovvero con appartenenti alla sigla sindacale avversa, così alimentando il proprio potere e, usciti vittoriosi dal conflitto, ottenendo l’affiliazione di più lavoratori, assicurandosi i proventi di tessere e conciliazioni”. A parte la reiterazione dell’accusa di “lucrare” per tessere e conciliazioni, qui emerge chiaramente la visione che hanno i magistrati di Piacenza dell’attività sindacale. Se proprio un sindacato deve esserci, deve comunque evitare “conflitti”, non deve disturbare il manovratore e cioè l’imprenditore, che deve potere esercitare il proprio diritto di impresa senza fastidi e in santa pace.
E ancora, gli indagati:
– «creavano ad arte o alimentavano situazioni di conflitto con la parte datoriale, prendendo a pretesto ogni normale e banale problematica di lavoro risolvibile tramite fisiologici rapporti datore di lavoro/lavoratori, avviando attività di picchettaggio illegale all’esterno degli stabilimenti interessati impedendo ai mezzi di entrare e uscire, anche occasionando scontri con le forze dell’ordine, occupando la sede stradale anche con oggetti oltre che con la persona dei lavoratori istigati allo scopo, ponendo in essere continue azioni di sabotaggio (ad esempio azionando l’interruttore di emergenza per interrompere l’azione dei macchinari utilizzati per la movimentazione dei pacchi), istigando i lavoratori a forme di lotta sindacale illecite, compreso il rallentamento pretestuoso o strumentale dell’attività lavorativa o l’uso dell’astensione per malattia anche in assenza di problematiche sanitarie». Quindi nessun conflitto: si sa che i lavoratori sono pronti a lamentarsi per ogni cosa, la più banale, ma tutto si può risolverefisiologicamente, i magistrati lo sanno, basta essere ragionevoli. Quanto alle forme di lotta il processo chiarirà se si sono verificati singoli episodi nei quali la lotta sindacale ha superato i limiti delle norme penali. Ma cosa c’entrano tali eventuali episodi con l’associazione a delinquere? Davvero qualcuno può credere che un’associazione sindacale sia nata allo scopo di commettere sabotaggi, violenze private, resistenze a pubblico ufficiale e non allo scopo di difendere i diritti dei lavoratori, che, magari, esasperati, possano lasciarsi andare, colpevolmente, ad eccessi di lotta? E’ anche possibile che gli indagati abbiano spinto in alcune circostanze i lavoratori a forme di lotta illegali, l’indagine lo chiarirà e accerterà le loro responsabilità, ma, ancora una volta, cosa c’entra l’associazione a delinquere?
Prosegue l’ordinanza:
– «Così alimentato il conflitto costringevano la parte datoriale – piegata dall’illegale blocco dei mezzi e delle merci, con il rischio di vedersi bloccata tutta la filiera logistica del “supplì chain” e in definitiva di perdere l’appalto con il committente (fortemente danneggiato non solo dalle mancate consegne ma dal blocco o rallentamento di tutta la filiera) – a continue concessioni, anche indebite contrattualmente, ed alla fine costringendola ad addivenire a procedure conciliative garantendo ai lavoratori ricche buonuscite ed agli indagati di incassare il contributo previsto per sigle che avevano perorato le ragioni dei lavoratori interessati». Anche qui, a parte la prova che in singoli episodi sia stato commesso il reato di violenza privata, l’ordinanza torna a richiamare per l’ennesima volta le conciliazioni, le “ricche” buonuscite e i proventi del sindacato, senza che si contesti anche qui l’appropriazione indebita. Ma c’è un elemento nuovo molto interessante. Si parla di “concessioni…indebite contrattualmente”. Qui il cerchio si chiude. La censura colpisce i sindacati “fuori dal coro”. Se i datori di lavoro hanno concluso contratti collettivi con sindacati più ragionevoli, come si permettono i sindacati coinvolti a pretendere condizioni migliori rispetto alla contrattazione vigente? Come se fossero “indebiti” gli accordi locali in deroga.
E ancora:
– «tramite tale sistema alimentavano attorno alla loro persona reti clientelari di lavoratori interessati alla stabilizzazione, anche e soprattutto a scapito dei lavoratori iscritti a sigle contrapposte, o comunque a lucrare ricche buonuscite, nonché ad approfittare della forza ricattatoria del sindacato di appartenenza per sottrarsi alla propria obbligazione lavorativa (ricorrendo a scioperi bianchi, rallentamenti, uso distorto ed illegale della malattia)». Sulla clientela si è già detto. Per le altre accuse occorrerà dimostrare anche che i singoli lavoratori abbiano agito su disposizione, istigazione o tacito consenso degli indagati.
Prosegue l’ordinanza:
– «infatti, una volta ottenuto e consolidato il potere di ricattare la parte datoriale minacciando continui dannosissimi blocchi, al fine di consolidare la propria presenza all’interno del magazzino con le stesse modalità iniziavano a favorire “i propri lavoratori”, affinché ottenessero di svolgere le mansioni più gradite a scapito degli altri, ottenendo pretestuosi privilegi e ciò per accreditarsi davanti agli “altri” come l’organizzazione più efficace ed in grado di fare ottenere loro condizioni migliori, sebbene ingiuste, in una logica di proselitismo autoalimentato». Anche qui, salva la dimostrazione del reato di violenza privata, la rivendicazione sindacale di condizioni migliori per i lavoratori rappresentati rientra, o dovrebbe rientrare, nella funzione propria di ciascun sindacato. Se ciò comporta che le migliori condizioni non siano estese dal datore di lavoro ad altri lavoratori non rappresentati o iscritti a sindacati più ragionevoli, non si può certo imputare al sindacato più attivo che ottiene per i propri aderenti migliori risultati, che non possono definirsi “privilegi” o “condizioni ingiuste” solo perché migliori.
E ancora:
– «così raggiunta una forza evidente e monopolizzante all’interno dell’HUB cominciavano ad imporsi alla proprietà anche per le scelte squisitamente a questa riservate, come appunto l’organizzazione del lavoro ovvero l’assunzione di singoli lavoratori a scapito di altri, imponendo il proprio volere minacciando in qualsiasi momento arresti alla produzione pretestuosi, non annunciati e dannosissimi; di qui le onerose conciliazioni, con incasso di ingenti somme da parte della sigla». Qui si sfiora il ridicolo! L’organizzazione del lavoro e l’assunzione dei lavoratori è materia riservata al datore di lavoro e il sindacato non può in alcun modo contestarla o criticarla. L’ordinanza non si limita a censurare i mezzi illegali di lotta, ma sostiene espressamente che è l’intromissione in sé illegale, anzi ulteriore sintomo dell’associazione a delinquere, perché materia di competenza esclusiva del datore di lavoro.
In conclusione per i PM e il GIP di Piacenza il sindacato deve fare il bravo, non deve creare conflitti, perché si tratta di conflitti “banali”, che vanno risolti con il dialogo, non deve intromettersi nell’organizzazione del lavoro, nelle assunzioni, nelle stabilizzazioni, nei licenziamenti, negli appalti, nelle conciliazioni, non deveautofinanziarsi con il tesseramento, non deve fare proseliti, per non creare confusione e litigi con altri sindacati (certo se ci fosse il sindacato unico!), non devein alcun modo ostacolare la produzione, con scioperi, picchettaggi o rallentamenti, non deve pretendere di ottenere condizioni migliori per i propri iscritti, perché danneggerebbero i lavoratori di altre sigle che non riescono ad ottenere gli stessi risultati, non deve chiedere modifiche in meglio dei contratti collettivi sottoscritti da altri sindacati più ragionevoli. In sintesi: non deve fare il sindacato.
Può trattarsi di un caso isolato, ma certo è una spia preoccupante della deriva della nostra democrazia.