Dove va la giustizia civile

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di Dario Raffone*

 

È opinione diffusa che la giustizia italiana versi oggi in una crisi profonda. Tale crisi, descritta spesso da sistemi di comunicazione frettolosi se non interessati, ha cause esogene ed endogene.

Con riferimento alle prime, l’analisi deve riguardare questioni più vaste e complesse rispetto al comparto in questione.

È giunta a compimento, nella società della modernità neoliberistica, la solitudine dell’individuo che ha radici risalenti financo nella stessa dialettica dell’Illuminismo (Adorno). Dialettica liberatrice dai legami e dai privilegi di ceto e di status dell’“ancien régime” non più tollerabili.

Ma al tempo stesso, è anche vero che la libertà ha, per sua sodale compagna, la solitudine se non è innervata da afflati comunitari.

La solitudine dell’io senza l’altro collide col progetto della nostra Costituzione basata su valori di solidarietà e partecipazione.

Sembra, invece, che tali valori oggi siano declinanti per la prevalenza di domande e bisogni relativi ad esigenze individuali senza ulteriori mediazioni che non siano quelle del mercato. Il mercato è il luogo dove l’individuo moderno trova tutte le sue risposte.

Anche quelle economiche, anzi principalmente queste che, in realtà, sono il motore di tutti i processi.

La trasformazione delle relazioni umane e sociali (in passato mediate da corpi sociali di varia natura come famiglie, sindacati, partiti) in diritti individuali coercibili determina una singolare contraddizione: una crisi profonda delle giurisdizioni a dispetto della loro perdurante e crescente centralità.

Naturalmente, le vicende umane non sono riducibili interamente a mero calcolo economico per cui le frizioni e le contraddizioni aumentano man mano che le domande di benessere generale (il c.d. welfare) vengono disattese sotto l’incalzante spinta delle necessità “oggettive” (il debito pubblico, i mercati, la necessità di mettere a profitto pezzi ed organizzazioni di società dapprima sottratti ad esso quali sanità, istruzione e, non da ultimo, giustizia). Tutto ciò determina crescenti divari ed ineguaglianze che un tempo si sarebbero dette “di classe” e che oggi vengono occultate da veli ideologici apparentemente non squarciabili.

Nell’ambito di un discorso generale sulla giustizia, e in special modo per quanto concerne la giustizia penale, tale tendenza è ben visibile. Una tendenza caratterizzata da una perenne emergenza sulla cui base si formulano previsioni di reato sempre più specifiche (rave parties, omicidi marittimi, ecc.).

Al tempo stesso, si allargano le maglie del sistema in favore dei reati dei colletti bianchi con previsioni sia sostanziali (da ultimo l’abolizione del reato di abuso d’ufficio, a dispetto delle plurime crescenti tipizzazioni succedutesi nel tempo) e sia procedurali (intercettazioni). Fenomeno questo, per la verità, marcatamente italiano attesa la debolezza della nostra classe politica.

La giustizia penale sembra destinata a svolgere sempre più una funzione simbolica e a governare, più che fatti specifici, il rumore di fondo di una società sempre più smarita e sempre meno solidale.

Discorso solo apparentemente diverso merita la giustizia civile la cui indubbia complessità e tecnicità ne occultano i nessi fondamentali. Inoltre, a differenza del settore penale, l’aspetto che maggiormente sembra oggi interessare sono i rapporti della c.d. “conflittualità negoziale” che sono la chiave delle regolazioni interindividuali nelle società del tempo attuale. In sintesi, scambi commerciali, gestioni contrattuali, definizioni sollecita di controversie di tale natura, recupero immediato dei crediti litigiosi.

Nella società della merce, il cuore di essa è lo scambio con tutte le relative frizionalità.

Per questo tutte le controversie che riguardano i diritti di minor impatto mercantile, come quelle relative a diritti reali, domenicali, hanno un peso calante e non illuminano il cuore dei problemi.

Le stesse questioni, pur rilevanti, che riguardano le controversie familiari e i diritti c.d. fondamentali sono anch’esse meno indicative delle esigenze di fondo del sistema.

Diritti personali, familiari, di genere danno luogo a contrasti che sembrano anch’essi essere parte rilevante del discorso sulla giustizia civile. Ma in realtà, a dispetto di ciò che ritengono quei giudici che si sentono investiti della missione di spostare in avanti gli equilibri sociali del Paese in questi ambiti, tali questioni sono un campo scarsamente illuminante sia in termini quantitativi che qualitativi ai fini di un discorso sulle tendenze della giustizia civile e sulle parole d’ordine che su di essa vengono spese.

Un passo indietro. La riferita emergenza che connota il comparto penale è specchio di una società in perenne disequilibrio. Questo stato di cose ha origine nelle tendenze neomercantilistiche che tendono ad orientare tutta la società secondo schemi coerenti con tali logiche, in primis la concorrenza e l’attacco all’idea del lavoro come elemento di stabilità sociale. Ma, poi, va di pari passo con il tramonto di assetti familiari, valori religiosi, di quei binari di stabilità che connotavano la nostra società sino ad un trentennio addietro.

Sono in corso tumultuosi cambiamenti e lo si vede bene specialmente nel degradato interesse per la famiglia c.c. “tradizionale” e nelle nuove tipologie che di essa ci fornisce l’esperienza quotidiana. Si affacciano, qui, temi di natura filosofica e sociologica, pur fondamentali ma che non possono essere in questa sede affrontati.

Basti dire, qui, che tutte queste vicende, da un lato, mettono in tensione lo stesso concetto di libertà individuale e, dall’altro, sono foriere di nuove visioni di vita, nuove relazioni, nuovi assetti.

Tornando, ora alla giustizia civile, ci si deve interrogare su quanto appena riferito.

In una società così (de)strutturata, liquida (per dirla con un abusato vocabolo), a cosa deve servire la giustizia civile?

Vengono in rilievo due esigenze fra loro apparentemente contraddittorie: da un lato quella di costituire punti fermi di certezza per la dinamica dei rapporti, sia economici che personali, dall’altro quella di essere un apparato anche in grado di cogliere ed accompagnare i mutamenti tumultuosi che la realtà quotidiana propone all’interprete.

Questo duplice aspetto viene tenuto costantemente in ombra. Si assiste, al riguardo, al tentativo di forzare il rapporto tra giurisdizione di legittimità e giurisdizione di merito, spingendo verso un sistema di precedenti in termini e di “prosciugamento” della motivazione con l’invito a motivare attraverso i c.d. “precedenti in termini”.

Viene assunta, come giustificazione di quanto precede e rendendola un valore da perseguire, la prevedibilità della decisione giudiziaria (che è certamente un valore se ricondotta nell’ambito della ragionevole interpretazione), ma al tempo stesso si corre il rischio di una ossificazione della giurisprudenza, impedendo alla giurisdizione di merito di valutare la ricchezza delle contraddizioni e dei mutamenti sociali in corso e di proporre alla stessa giurisdizione di legittimità quei cambiamenti di indirizzo necessari ad aggiustare il tiro della regolazione giuridica.

Il grimaldello per questa (riuscita) operazione è stato il mantra dell’efficienza con tutti i suoi strascichi in termini di rilevazioni statistiche, programmi di gestione, carichi esigibili standard di rendimento che hanno prodotto un duplice risultato: 1) tenere sotto scacco giudici e dirigenti da parte di agguerrite nomenclature consiliari e ministeriali (e quindi politico-partitiche), consapevolmente o, peggio ancora, inconsapevolmente al servizio di un progetto occulto, quale quello sopra indicato (le esigenze sistemiche del sistema neoliberista); 2) produrre un mutamento culturale nel corpo dei giudici civili sempre più piegati a logiche burocratiche ed impiegatizie.

Si esalta la concisione arrivando a prescrivere anche il numero delle pagine degli atti difensivi, il tipo di carattere, la interlineatura degli stessi (v. D.M n.110/2023 del Ministro della Giustizia).

Lo sesso concetto di “prudentia” viene irriso, anche all’interno di settori della stessa magistratura, in uno alla critica del modello di giudice quale interprete dell’“ars boni et aequi”, l’unico, in realtà, capace di dare vita e linfa alle parole delle legge mediante l’interpretazione adeguatrice.

In disparte il complesso discorso che riguarda quest’ultima (su cui certamente bisogna esercitare quella “prudentia” in sintonia con orientamenti generali della società e non di quelli personalissimi del singolo pratico), va anche detto che privare l’interprete di questo potere schiude scenari che possono rendere possibile, in un tempo anche non troppo lontano, la sua graduale sostituzione con strumenti algoritmici.

Al riguardo, emerge un ulteriore spunto di analisi, che è quello del rapporto tra giurisdizione civile e intelligenza artificiale.

Quest’ultima arriva (e arriverà in forme sempre più pervasive) su un campo che è stato già ampiamente preparato per il suo accoglimento.

Ci si riferisce a quanto già riferito circa l’utilizzo dei precedenti in termini, a decisioni per “massime”, alla possibilità di decidere senza eccessive “fatiche” motivazionali, al previsto utilizzo di modelli pre-formati.

Da questo punto vista, l’intelligenza artificiale metterà a sistema queste tendenze e i decreti attuativi della riforma Cartabia (in particolare quello sul modo di scrivere gli atti difensivi) ne sono una chiara antifona.

Allora quali sono i compiti di una magistratura all’altezza di queste sfide?

In relazione a questi compiti è necessario porsi delle ulteriori domande: quale modello di giudice civile si ritiene di dover difendere? Ed ancora: il modello “tradizionale” oggi totalmente schiacciato da contingenze asseritamente oggettive, è in grado di reggere la domanda di giustizia che verso di esso si rivolge?

A quest’ultima domanda dobbiamo onestamente rispondere con alcune precisazioni: il contenzioso civile è esploso alla fine del secolo scorso quando le sopravvenienze annuali sono passate da 300.000 a 2.000.000. Complici mutamenti strutturali dei rapporti sociali, nuovi orizzonti di senso individuali che non possono essere qui compiutamente analizzati.

Oggi le sopravvenienze sono in calo da epoca precedente alla stessa pandemia, che ha inferto duri colpi alla possibilità di rivolgersi alla giustizia, attesi i suoi costi (ne è pensabile ampliare l’esperienza, foriera di distorsioni e costi inauditi, del sistema del gratuito patrocinio).

Al tempo stesso, il rito civile riesce, da tempo, a smaltire ogni anno, sia pure in misura lieve, un numero superiore di fascicoli rispetto alle sopravvenienze con tribunali virtuosissimi ed altri letteralmente comatosi (ma qui bisognerebbe fare un altro discorso sulle piante organiche e rilevare, in questi ambiti, la perdurante valenza della più generale questione meridionale).

Il problema attuale della giustizia civile è dato dal c.d. “magazzino dell’arretrato”, sicuramente cospicuo (oltre 2 milioni di processi, compresi però i procedimenti infratriennali) e che si è scelto di aggredire con il potenziamento del c.d. “Ufficio del Processo”, attraverso il reclutamento di un enorme numero di giovani laureati, assunti precariamente per 3 anni. Una soluzione costosissima che non garantisce affatto la risoluzione del problema nei termini imposti al PNRR per la quasi totalità degli uffici giudiziari (come è già possibile rilevare). Laddove sarebbe stato più saggio e meno costoso affidare tale arretrato ad una sorta di nuovo giudice aggregato composto da avvocati e magistrati in pensione con costi sicuramente più contenuti.

Rimane, però, in conclusione, una domanda di fondo: qual è la ragionevole durata di un processo nella società dell’intelligenza artificiale?

Su ciò bisognerebbe aprire un discorso di ragionevolezza (questa sì), tornare a dialogare col potere politico in forma serena e propositiva come era un tempo.

Un auspicio condivisibile ma scarsamente realistico oggi, se non altro perché, ai bei tempi, anche il potere politico era un’altra cosa.

Ci si potrebbe quindi chiedere il perché di tante analisi, di tanti sforzi interpretativi di tanto disagio che toccano teorici e pratici del diritto.

Forse solo perché essi non intendono dismettere la loro umanità e continuano a pensare che, comunque vada, una battaglia in difesa di principi meritevoli di tali sforzi sia semplicemente ineludibile.

 

* Presidente di sezione del Tribunale di Napoli