Schiavitù e servitù

  1. È particolarmente in crescita la situazione di soggezione e di sfruttamento dei lavoratori dipendenti, che la legislazione anti egualitaria degli ultimi anni ha reso  facilmente condizionabili e interscambiabili nella palude della totale liberalizzazione dei contratti a termine, del licenziamento per semplice fatto materiale o per dislocazione della produzione realizzata  per incompatibili fini di profitto.  Di fronte ad una crescita occupazionale che stenta a decollare, il singolo  diventa disponibile -pur di lavorare- ad essere sfruttato, cioè ad accettare  qualsiasi condizione (sia retributiva, sia di sicurezza) ed a rinunciare  ai diritti costituzionali ed alla loro tutela giudiziaria.Nell’attuale  organizzazione dello sfruttamento dei lavoratori reclutati con l’illegale intermediazione e  nell’era della globalizzazione, il mercato del lavoro ha acquistato una nuova vitalità, ponendosi – nel quadro del processo di privatizzazione e deregulation di funzioni originariamente pubbliche – come uno degli effetti della stagione neoliberista e dei connessi processi di precarizzazione. Questa esclusiva  funzione  del  caporale di incrementare il profitto  dell’impresa e di approfondire la disuguaglianza di potere negoziale e patrimoniale  tra le parti  dimostra come la formula ‘più flessibilità=meno lavoro nero’ sia stata  nei fatti del tutto smentita. Basti pensare  che  nel settore agricolo, in cui  vi è il massimo livello di flessibilità e precarietà vi e anche  massimo il livello di lavoro nero.Sul piano sociologico si assiste quindi al processo di  reificazione del  lavoro umano, soprattutto manuale, ma anche intellettuale in cui il  prestatore d’opera è considerato e trattato dalla controparte alla stregua di una cosa. Correlativamente, sul piano giuridico  si propone un tema di grande interesse: la schiavitù  cioè la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.E’ doveroso  fornire ai lavoratori  alcuni strumenti  conoscitivi e operativi  per autotutelarsi e/o per sollecitare il sapere e l’intervento dello Stato e del sindacato, in una situazione economico-giuridica lontana anni luce da quella derivata dalla Resistenza e scolpita nella Costituzione.

    Nelle   sentenze   della Corte di Cassazione sui  lavoratori sfruttati  sono   efficacemente  rilevate l’evoluzione e la  continuità della figura sociale del servo della gleba  cioè   del manovale, del bracciante  stagionale, dell’eterno   precario e sono illustrati con estrema fedeltà alla Costituzione gli elementi costitutivi del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, ex art. 600 c.p. (v. Cass. Pen. sez. III del 26 ottobre 2006).  In entrambe le ipotesi, è commesso il più importante delitto contro la personalità e la dignità individuale del lavoratore, delitto che paradossalmente   risulta il meno contestato e punito  nelle aule  penali.   La sentenza suindicata della terza sezione della Suprema Corte osserva: “Il legislatore ha definito  “schiavitù” seguendo la nozione  prevista dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25,10.1926, ratificata con r.d. 26.4.1928 n. 1723, secondo il quale “la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”.

    Un caso significativo di reificazione umana, cioè  di un prestatore d’opera trattato alla stregua di una cosa  contenuta nel patrimonio aziendale –  è stato accertato dalla Corte di Assise di Lecce   nel servizio di pronto soccorso e di assistenza sanitaria  improvvisato e cinicamente pianificato  nell’impresa operante nella  campagna di Nardò,   in caso di malessere di un  manovale:  «se il lavoratore era regolare doveva sempre chiedere al caporale di essere accompagnato al Pronto soccorso e … c’era un pagamento, gli veniva tolto dallo stipendio il costo del tragitto … Se il lavoratore non era regolare il caporale non lo portava nemmeno, perché aveva timore a dire “questo lavora con me” o magari lo lasciava lontano dal pronto soccorso … Quindi erano proprio lavoratori sotto scacco » (sent. 13 luglio 2017, in Crit. dir. 2017, fasc.2 pag.90).

    La tipologia di lavoratore infortunato  sotto scacco è ormai consolidato. Il Fatto quotidiano del 17.11.2024 ha riportato, senza smentite, l’infortunio  di alcuni giorni prima; la vittima, dopo una caduta di tre metri in un cantiere in Gorizia, è stata trasportata in ospedale e abbandonata nelle vicinanze dell’ingresso. Si è così parzialmente ripetuto il mostruoso trasporto in “pronto soccorso” di un bracciante indiano, Satnam Sing, abbandonato, nell’Agro Pontino, agonizzante  il 19 giugno 2024  con un braccio troncato e  lasciato nella cassetta degli ortaggi; l’infortunato è poi morto dissanguato.

    Dalla reazione padronale  (svalutativa delle prestazioni  e della incolumità del dipendente; cinicamente  incentrata  sull’esigenza di liberarsi del suo corpo lacerato e inservibile e delle conseguenze civili e penali del sinistro)  emerge l’avvenuta e tacita degradazione  del lavoratore  gravemente infortunato  a  cosa  inservibile e nociva, di cui liberarsi tacitamente e clandestinamente. Primaria esigenza del padrone  non è il recupero dell’incolumità fisica e della vita dell’infortunato, ma l’allontanamento  del suo corpo, in quanto oggetto avariato e dannoso, attestante inoltre l’illecita presenza  e le pericolose mansioni affidategli   nel luogo dell’incidente.

    Di qui l’immediato  e disumano  trasporto dell’oggetto inservibile e dannoso , privo di assistenza, in luogo extra- ospedaliero, curando di  nasconderne l’identità, il rapporto di lavoro, le cause dell’infortunio lesivo o letale.

    Altra emblematica reificazione di persone  è individuabile nella collocazione – evidentemente temeraria –  dei tre giovani disoccupati,  su un terreno minato  per   la manifattura  di fuochi d’artificio. La  prevedibile morte dei tre  inesperti lavoratori  in nero –  al primo giorno delle rischiose prestazioni d’opera –  dovrebbe costituire notitia criminis –  prima che di omicidio colposo aggravato o di omicidio a dolo eventuale – del delitto base di riduzione in stato di schiavitù o di servitù (secondo Il Fatto Quotidiano del 27.1.2024, la paga per il dipendente diciottenne era stata concordata in 250,00 euro; per ciascuna delle  due gemelle di 26 anni, erano stati concordati  euro 150,00).

    E’ stato recentemente   sollevato dalla lettera  di   Carlo Soricelli (curatore dell’Osservatorio morti sul lavoro di Bologna), pubblicata da il Fatto Quotidiano il  7 dicembre 2024, l’interrogativo sulla inattendibilità del numero dei morti sul lavoro, diffuso dall’Inail: l’Istituto  non fa alcun monitoraggio integrale, ma raccoglie solo le denunce che gli arrivano dal territorio  e dai suoi assicurati, che sono solo una parte dei lavoratori.  Questo perché  oltre 4 milioni  di lavoratori hanno assicurazioni diverse, poi ci sono i morti in nero. Secondo i dati raccolti da Soricelli, “…Dall’inizio dell’anno  a ieri siamo a 981 morti sui luoghi di lavoro, che diventano  1.379  con l’itinere  carlo.soricelli@gmail.com curatore dell’Osservatorio”. Altri dati dell’Osservatorio sono stati pubblicati dal quotidiano il 10 gennaio.

    In attesa di adeguato controllo su questi dati (a cui siamo  molto interessati e a cui siamo  disposti a partecipare,  raccogliendo anche quelli relativi agli sviluppi delle indagini di polizia e all’esito  dell’esercizio dell’azione penale in ordine ai delitti ex art. 600 c.p.), ci limitiamo a sollecitare un massiccio intervento degli organi statali e della strutture sindacali.

    2. Nel nostro ordinamento – in difesa del lavoratore sfruttato –  è stato introdotto, con l’art. 600 c.p. anche il delitto di riduzione o mantenimento in servitù, costituito dalla  condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (es, servitù per debiti) o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

    Lo stato di servitù va  quindi inteso come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea  a condizionarne  la volontà personale; in altri termini, coincide con quella “posizione di vulnerabilità” (situazione  in cui la persona  non ha altra scelta   se non cedere   all’abuso di cui è vittima v. direttiva 2011/36/UE del parlamento  Europeo art. 2 § 2, che è inoltre  indicata nella decisione quadro della UE 2002/629/GAI del 19.7.2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, alla quale la legge 11.8.2003 n. 228 ha voluto dare attuazione).

    Proprio sotto il profilo della fondamentale  libertà psichica del lavoratore, la Corte di assise di Lecce (sent. cit. in Crit. dir. 2017, pag. 97) ha riconosciuto la legittimazione della Federazione Provinciale Lavoratori Agro-industria-CGIL, e della Camera del lavoro territoriale CGIL a costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili dei reati di riduzione in servitù e di intermediazione illecita. La Corte ha infatti affermato che il sindacato  annovera fra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese in senso ampio e, dunque, non strettamente riconducibili ai profili economici della prestazione lavorativa. E’ compito del sindacato quindi proteggere i diritti primari del lavoratore, fra cui vanno compresi – oltre a quelli inerenti la vita, la salute –  le libertà fondamentali. Ne deriva che, ove tali diritti primari siano lesi da fatti costituenti reato, vada riconosciuta, oltre che al lavoratore, anche al sindacato la legittimazione a costituirsi parte civile, derivando da quei fatti la lesione di un diritto proprio del sindacato medesimo. Tanto più che la normativa vigente (art. 9 Legge n. 300/70; T.U. n. 81/08) riconosce alle organizzazioni sindacali un ruolo pregnante in riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, ruolo che deve ritenersi vieppiù ribadito in riferimento ad imputazioni gravissime quali la riduzione in schiavitù e la violazione della legge sul “caporalato”).

    Il riconoscimento ai lavoratori extra-comunitari di salari minimi come compenso di gravose prestazioni crea inoltre un’oggettiva alterazione del mercato del lavoro e un ostacolo di accesso ai lavoratori italiani, legittimando la costituzione di parte civile del sindacato, anche sotto questo ulteriore profilo.  Ci troviamo quindi a dover prendere atto della capacità della   politica neoliberale di approfondire la disuguaglianza di potere negoziale e patrimoniale  tra i lavoratori e di contrapporre, gli ultimi agli ultimissimi.

    Di qui la necessità  per i giuristi fedeli alla Costituzione di ricostruire, con il fondamentale apporto del sindacato, il naturale conflitto sociale, la  naturale dialettica  tra capitalisti e proletari, secondo i principi democratici  ed egualitari del nostro ordinamento.  Di qui la nostra fiducia in un futuro  migliore.

    Adda passà ‘a nuttata.