Il ruolo del pubblico ministero, tra forza e diritto, alla prova della riforma sulla separazione delle carriere
di Eugenio Albamonte
- Premessa
La dicotomia manichea, tra la forza e il diritto assume caratteri rassicuranti quando collochiamo il nostro giudizio retorico nell’ambito delle grandi categorie contrapposte tra le quali è facile, persino troppo, riconoscerci in uno dei poli della dialettica.
Guerra e pace è la principale, purtroppo di attualità sconcertante in questo anno appena concluso, caratterizzato da conflitti che si pongono in contrasto stridente con i fondamenti del diritto internazionale, il principio della libertà dei popoli, i diritti fondamentali degli individui, le regole del diritto penale internazionale, e sembrano voler riaffermare con virulenza il primato della forza più efferata, che dopo i disastri bellici e i genocidi del ‘900 ritenevamo, illusi noi, che non si sarebbero più riproposti, tanta è la forza che ritenevamo possedessero le regole di diritto poste a presidio della pace tra i popoli.
Forte e debole è un’altra contrapposizione che ritenevamo risolta proprio grazie all’equilibrio raggiunto attraverso il presidio del diritto e della giurisdizione. Ma anche qui registriamo, a livello globale, un arretramento della garanzia offerta dal diritto, che viene violato – quando non espressamente abrogato – e che non viene più aggiornato al fine di estendere la protezione a nuove e urgenti istanze sociali che vengono dal diritto al lavoro, dal diritto alla cittadinanza, alla salute, a un ambiente salubre, all’istruzione, alla casa e persino alla libertà di espressione e di manifestazione del dissenso. E ciò avviene in modo silenzioso ma progressivo proprio nelle democrazie avanzate, dove persino il principio di divisione ed equilibrio tra i poteri viene messo in situazione di costante stress, attraverso l’indebolimento di tutti i contropoteri previsti per contenere gli straripamenti degli organi esecutivi siano essi Governi o Presidenti degli Stati.
La dicotomia che più ci coinvolge è certamente quella tra politica e magistratura che pervade le precedenti e assume specifiche coloriture nel nostro Paese e negli ultimi trenta anni, da quando cioè, attraverso le prime forme di controllo penetrante di legalità, esercitato dalla giurisdizione sul potere politico ed economico, il leone della magistratura si è collocato al fianco del trono del potere politico, come la Costituzione vuole, e non ai suoi piedi ove è stato accoccolato, prevalentemente, nella prima lunga fase della vita repubblicana.
E’ nei primi anni Novanta che si colloca la scintilla di questa trentennale contrapposizione, da quando cioè la magistratura, con tutte la sue contraddizioni interne irrisolte, ma finalmente consapevole del proprio ruolo e dotata di strumenti di diritto sostanziale, processuale ed ordinamentale adeguati, ha affrontato un sistema di corruzione dilagante che infiltrava tutte le articolazioni della macchina statuale e che era divenuto intollerabile non solo per i cittadini, che da anni ormai lo stigmatizzavano fino a farne oggetto di irrisione, ma dalla parte più avveduta del mondo economico e persino del mondo politico che hanno contribuito con la magistratura a portarlo in emersione nelle aule giudiziarie.
Dopo una prima fase di smarrimento, che ha segnato il tramonto di alcune forze politiche che avevano innervato la prima fase repubblicana, la ricostituzione di un nuovo quadro di potere ha portato alla consapevolezza, ancor più forte in chi quella stagione di iconoclastia politica aveva cavalcato con grande virulenza e strumentalità, che una analoga esperienza non si sarebbe dovuta più ripetere. Ne è nata una lunga guerra di trincea costituita da riforme tentate e consumate, volte ad intervenire sul piano del diritto sostanziale, processuale e costituzionale, di leggi ad personam e contra personam, di immunità e di prescrizioni che sarebbe lungo ricostruire nei suoi passaggi, specialmente nell’ambito di un contributo che vorrebbe ipotizzare le linee di una evoluzione o involuzione futura più che analizzare il passato. Basta qui dire che tutte le iniziative sono state sempre, inconfutabilmente, rivolte a realizzare quel piano di contenimento della giurisdizione rispetto all’esercizio del potere politico che ha trovato, lungo il percorso, l’alleanza del potere economico, anche questo orientato a conquistare maggiori spazi di libertà sciogliendo i “lacci e laccioli” del diritto per conformarsi alla sola regola economica.
Oggi al quadro degli interventi normativi si aggiunge un nuovo tassello che è quello della c.d. separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, riforma costituzionale da subito intitolata al principale alfiere della sua lunga contrapposizione, Silvio Berlusconi, e di fatto orientata a riscrivere l’intero corpo delle garanzie costituzionali poste a tutela dell’autonomia ed indipendenza dell’ordine giudiziario.
- Il ruolo del pubblico ministero tra forza e diritto.
Che la riforma costituzionale abbia come obbiettivo centrale il ridimensionamento del ruolo del pubblico ministero è un intento dichiarato esplicitamente da qualsiasi suo fautore. “Restituire terzietà” al giudice, infatti, in un sistema nel quale questa terzietà è imposta dalla Costituzione, dalle leggi ordinarie ed è presidiata da un rigido sistema di incompatibilità e di sanzioni disciplinari e, non ultime, penali, altro non può voler dire se non liberare il giudice dalla invadente e negativa influenza, se non dal condizionamento, esercitato dal pubblico ministero.
Ma visto che anche il ruolo formale del requirente è rigidamente disciplinato, anche e soprattutto nei suoi rapporti con il giudice, proprio per impedire ogni attentato interno alla sua indipendenza, questo negativo influsso non può che operare, negli intendimenti dei riformatori, sul piano del potere materiale, attraverso condizionamenti culturali se non di altra natura.
Quindi, si rivendica la necessità di rafforzare le regole del diritto per arginare la “forza” del PM sul giudice: ancora una volta ricorre allora la dialettica tra forza e diritto, ma non più nella contrapposizione rassicurante tra poli opposti (guerra e pace, forte e debole, politica e magistratura), bensì all’interno di uno dei poli in conflitto, quello della magistratura. Dobbiamo interrogarci allora se questo potere requirente, libero da vincoli, realmente esiste e se si orienti verso un sistematico condizionamento del giudice, interferendo nel suo compito di rendere giustizia secondo diritto, tanto da ritenere necessaria la separazione della magistratura in due ordini al fine di arginarlo.
Effettivamente, tra le diverse funzioni della magistratura, la requirente è quella che ha una regolamentazione meno stringente: l’attività del giudice è scandita da una serie di norme che ne disciplinano compiti ed attività, che governano la direzione e gestione del processo, l’assunzione della prova, le decisioni sui temi processuali e sostanziali, lasciando poco spazio ad un esercizio del potere che sia rimesso alla personalità del giudice, alla sua sensibilità, ai suoi valori, se non nella fase del giudizio. Il limite al suo potere è dato dalle regole stringenti che disciplinano il processo: forse è per questo che i giovani magistrati che si avviano alla carriera trovano più rassicurante la scelta delle funzioni giudicanti rispetto alle requirenti.
Per il PM, invece, la normativa ne disciplina i singoli atti ma non l’attività. Il rapporto con la polizia giudiziaria e la sua dipendenza funzionale attribuiscono al magistrato requirente un maggior ambito di libertà proprio in ragione dell’accesso all’esercizio di una forza, in parte anomica o disciplinata da regole meno stringenti, che è quella degli organi di polizia. La stessa scelta, governata dalla discrezionalità, tra diversi strumenti di ricerca della prova, alcuni più ed altri meno invasivi della sfera di libertà dell’indagato, costituisce un ambito di esercizio di potere sconosciuto al giudice. La scelta della cautela da esercitare, nell’an, nel quando e nel quantum, al fine di prevenire la reiterazione dei reati nella fase delle indagini, per quanto governata dal giudice nella decisione finale, costituisce un ambito di esercizi del potere che, a fronte di presidi normativi formali che lo delimitano, si alimenta di una ampia discrezionalità che agisce sulla libertà personale, che è il bene più prezioso dell’individuo.
Quindi certamente il ruolo del pubblico ministero, più di quello del giudice, prevede un “uso legittimo della forza” che deve essere mantenuto in costante equilibrio con le regole di diritto, non sempre stringenti, che lo governano. Un uso che, pur rimanendo nel perimetro di legalità, può assumere una estensione e penetrazione maggiore o minore nelle sfere di diritto dei cittadini che vi sono sottoposti e che si alimenta della cultura, della sensibilità e dei valori personali che animano il magistrato; questi possono intervenire quale fattore variabile nell’espressione e nell’esercizio del potere.
D’altronde la distinzione culturale, sempre latente e più recentemente esplicitata, tanto da costituire l’intitolazione di un saggio pubblicato non molto tempo fa da due magistrati, tra i cc.dd. “garantisti” ed i cc.dd. “giustizialisti” nella magistratura requirente, altro non è che la differenza culturale tra chi interpreta in modo più o meno rigido i vincoli posti non solo dalle norme ma dall’insieme dei principi costituzionale e dello Stato di diritto, all’azione del PM. A ma sembra, tuttavia, che questo tema non riguardi l’esercizio del potere del PM all’interno dell’ordine giudiziario ed in chiave di condizionamento del giudice: di questo non vedo traccia alcuna. Il tema dell’esercizio del potere requirente e dell’equilibrio da ricercare incessantemente tra la forza ed il diritto riguarda, piuttosto, l’esercizio delle funzioni verso l’esterno dell’ordine giudiziario e, principalmente, nei confronti dei cittadini sottoposti all’accertamento ed all’azione giudiziaria.
E se dobbiamo cercare un argine a questo potere, tanto rispetto al suo ipotizzato ed inesistente utilizzo nei confronti del giudicante, quanto, più realisticamente, rispetto al suo eccesso ai danni dei diritti dell’indagato, tale argine appare più facilmente individuabile nell’unità della magistratura piuttosto che nella sua divisione in due ordini differenti e separati anche culturalmente.
3. Le riforme della magistratura e l’eterogenesi dei fini
Se accantoniamo per un attimo la riforma costituzionale in itinere e volgiamo gli occhi al passato non possiamo non convenire che le riforme susseguitesi negli anni non hanno mai conseguito lo scopo per il quale erano state concepite originariamente: questo vale per quelle auspicate dagli stessi magistrati, come ad esempio la temporaneità degli incarichi direttivi e semi-direttivi. In tale contesto si era palesata con tutta evidenza l’insostenibilità, dal punto di vista organizzativo e funzionale oltre che etico, di incarichi direttivi concepiti come satrapie vitalizie, al riparo da qualsiasi controllo sul loro operato. Si ipotizzava che un sistema basato sul merito e non sull’anzianità, abbinato ad una temporaneità dell’incarico, con una verifica di mid term e, all’esito, la retrocessione alle funzioni non direttive precedentemente svolte, sarebbe stato un fattore positivo per una magistratura di pari che non conosceva concorrenzialità tra colleghi.
La magistratura, che un po’ conosce se stessa ed i propri difetti, non si aspettava minimamente che dopo ormai vent’anni questo nuovo sistema di reclutamento della dirigenza ne avrebbe trasformato significativamente e negativamente l’identità culturale, dando luogo a carrierismi scomposti e a forme di clientelismo che si sono rivelate drammaticamente con lo scandalo dell’Hotel Champagne del maggio 2019. Se così sono andate le riforme auspicate dalla stessa magistratura le altre hanno prodotto esiti persino peggiori: così, ad esempio, è stato per la riforma del sistema elettorale del CSM adottata con la legge n. 44/2002 che ha imposto il sistema maggioritario uninominale, al fine di debellare l’influenza delle correnti della magistratura sulla composizione del Consiglio. Ciò invece ha comportato la sostanziale eliminazione di ogni possibilità di scelta per gli elettori, la riduzione nel numero delle candidature, la designazione in modo non sempre trasparente e democratico delle stesse, la creazione di un vincolo di riconoscenza tra il candidato designato, quasi con certezza eletto, e chi ne ha favorito la candidatura, la creazione di potentati personali all’interno della magistratura e delle correnti basati proprio sul potere di influenza esercitato sul candidato poi eletto, esattamente come è avvenuto, con analoghi sistemi elettorali, per gli organismi parlamentari da parte dei potentati interni ai partiti politici.
Per venire poi alla magistratura requirente, anche la riforma attuata con il Decreto legislativo n. 106/2006 non si può dire abbia colto nel segno rispetto agli intendimenti del legislatore: già in quegli anni il ridimensionamento dell’azione giudiziaria, quale strumento di controllo di legalità sull’azione politica ed economica, aveva individuato il nodo strategico costituito dalle Procure della Repubblica.
La soluzione prescelta fu quella di privare di autonomia decisionale il magistrato requirente ed accentrare i poteri di indirizzo e di controllo sul Procuratore posto a capo dell’ufficio. Si era infatti individuata l’organizzazione orizzontale degli uffici requirenti e l’assoluta indipendenza interna del singolo PM quali fattori negativi da arginare. Si confidava che la concentrazione di tutto il potere decisionale in capo ad un unico magistrato, di maggiore anzianità ed esperienza, potesse portare a scelte giudiziarie, soprattutto in tema di iscrizioni degli indagati nel registro delle notizie di reato e di esercizio dell’azione penale, più “compatibili” con l’esigenza di minor controllo sull’operato di politici ed amministratori di rilievo locale e nazionale.
Questo effetto non si è prodotto: all’opposto, l’azione giudiziaria nei confronti dell’illegalità politica, amministrativa ed economica è proseguita e si è persino rafforzata quando la nomina del Procuratore si è concentrata su persone professionalmente capaci di orientare più efficacemente l’indagine, di favorire maggior cooperazione all’interno della Procura, di utilizzare in modo più penetrante gli strumenti investigativi, di realizzare una maggiore coesione dell’ufficio a fronte di attacchi politici e mediatici relativi all’attività svolta sui tempi più sensibili. Non è un caso se lo scandalo dell’Hotel Champagne vede i politici presenti all’incontro impegnati nel tentativo di allontanare dalle sedi i Procuratori “scomodi” e di favorire la nomina di chi si ritiene più “cauto” o meno intraprendente.
Altre e non previste sono state le conseguenze negative: una minore partecipazione dei magistrati all’organizzazione dell’ufficio demandata al “capo”, una minore intraprendenza investigativa quando non assecondata dal vertice dell’ufficio, una strisciante burocratizzazione nella gestione del lavoro per evitare richiami; complessivamente una parziale perdita di identità e di ruolo culturale della magistratura requirente. Essere meno protagonisti del proprio ruolo e delle proprie funzioni porta, inevitabilmente, a demandare le scelte di fondo, a sottovalutare le implicazioni valoriali delle singole decisioni, ad essere meno responsabilizzati e quindi meno consapevoli dell’impatto del proprio agire professionale.
Viene allora da domandarsi, alla luce dello stato della magistratura requirente così sommariamente delineato, e delle relative criticità rispetto all’uso corretto dei relativi poteri, nel rispetto della funzione principale di ricerca della verità e dei diritti dei cittadini sottoposti all’azione giudiziaria, quali possano essere gli effetti più probabili della riforma costituzionale in itinere qualora dovesse essere portata a compimento.
- Separazione delle carriere: il prevedibile impatto sul ruolo e la cultura del pubblico ministero
Passiamo allora ad esaminare gli aspetti salienti della riforma costituzionale: che questa sia ispirata dalla finalità di ridimensionare, complessivamente, il ruolo della giurisdizione quale garante dei diritti e della legalità dell’azione politica, amministrativa ed economica, non è argomento suscettibile di contraddizione. Troppe sono le dichiarazioni esplicite in tal senso rese, ripetutamente, dalle più alte cariche del Governo e dai più influenti esponenti dei partiti di maggioranza. Tale scopo è esplicitamente esibito, indicando l’azione giudiziaria quale freno al perseguimento delle finalità politiche dell’Esecutivo, nonostante la forte investitura popolare e, conseguentemente, la necessità di ricondurre il suo ruolo in una funzione “servente” e non oppositiva al conseguimento degli scopi politici della maggioranza del momento.
Nelle ultime settimane il Ministro della Giustizia si chiedeva, esterrefatto, come le opposizioni potessero non capire e condividere le finalità di una riforma che avrebbe avvantaggiato anche loro quando sarebbero andati a loro volta a governare il Paese: del resto, questa è una pulsione che si è già registrata rispetto ad altri organi di garanzia e di contenimento del potere esecutivo. La Corte dei Conti, oggetto di una recente riforma draconiana, la Corte Costituzionale, attaccata esplicitamente per le sue decisioni sgradite, il Capo dello Stato, mal tollerato quando esercita anche solo nelle forme della moral suasion le sue prerogative costituzionali, le autorità di garanzia, asservite attraverso una sapiente politica delle nomine tra persone che esprimono le stesse identità culturali della maggioranza, il Parlamento, svuotato di ogni funzione propositiva o oppositiva alla linea di Governo e persino limitato nell’attività di dibattito e confronto tra le diverse posizioni.
Nell’ambito del ridimensionamento della giurisdizione, come dicevamo in premessa, l’obiettivo principale è ancora una volta il PM che deve essere separato prefigurando già in questo una sua perdita di capacità ed effettività. In buona sostanza una perdita di potere. Per raggiungere questo risultato si prevede una netta separazione della magistratura in due ordini, uno giudicante e l’altro requirente, presidiati da due distinti Consigli Superiori. Alla legislazione attuativa si demanda, con tutta evidenza, la preclusione di ogni passaggio dall’uno altro ordine, il reclutamento e la formazione separata dei magistrati nella fase del tirocinio e nel corso della carriera.
A ciò si aggiunge il sorteggio quale sistema di selezione dei componenti dei due organismi di governo autonomo, sorteggio dei togati e sorteggio dei laici. Ma il primo ad opera di una dea bendata, perché effettuato tra la generalità dei magistrati rispettivamente giudicanti e requirenti; il secondo ad opera di una dea occhiuta, perché i componenti laici verranno sorteggiati nell’ambito di un paniere ristretto composto per designazione dei partiti politici in seno al Parlamento, peraltro senza alcuna garanzia prevista per le minoranze e l’opposizione. Con tutta evidenza la finalità del sorteggio, oltre a svilire il ruolo istituzionale di un organo composto da sorteggiati a fronte delle istituzioni insignite del consenso popolare, persegue l’obiettivo di sradicare non tanto le correnti ma lo stesso associazionismo della magistratura, individuato quale articolazione culturale forte e coesa che, al di là delle cadute corporative e talvolta clientelari, ha sempre contrapposto alla politica un ruolo della magistratura definito dalle prerogative costituzionali.
È l’associazionismo giudiziario che, dentro e fuori il CSM, nel corso degli ultimi trenta anni, è riuscito a contrastare o a mitigare gli effetti delle riforme finalizzate a riscrivere in modo subalterno la funzione costituzionale della magistratura: e ciò ha fatto non attraverso inesistenti congiure o complotti giudiziari ma attraverso la sua coesione, soprattutto nei momenti più difficili, e la forza culturale degli argomenti elaborati nel corso della riflessione e dello studio collettivo, che costituisce l’essenza preziosa e più profonda dell’associazionismo dei magistrati. È quindi comprensibile che la libera associazione dei magistrati venga presa quale obiettivo di demolizione e con ogni probabilità ciò avverrebbe.
È infatti prefigurativa, all’indomani della riforma e nel breve tempo, una dissoluzione dell’unità associativa dei magistrati che lasci il posto ad aggregazioni diverse e separate tra giudici e pubblici ministeri. Come si struttureranno queste nuove aggregazioni è difficile dirlo, certamente la magistratura giudicante è composita e ricca di diverse esperienze culturali e professionali e, conseguentemente, difficile da aggregare. Appare possibile una ulteriore polverizzazione della magistratura giudicante in associazioni che diano centralità ai diversi e molteplici “mestieri”: il penale, il civile, il lavoro, il minorile, la sorveglianza. Oppure ai diversi gradi della giurisdizione: primo grado, appello e legittimità. Certamente servirà molto sforzo e visione per superare le specificità, per raggiungere una aggregazione unitaria ispirata a valori condivisi circa il ruolo professionale e la funzione sociale del giudice.
È prevedibile che una componente consigliare costruita tramite sorteggio tra i giudici, nel futuro CSM, possa essere disgregata ed incoerente. Anche la forte caratterizzazione individualistica del ruolo professionale consente di propendere per una tale ipotesi: a fronte di una componente togata così composita e disomogenea, è facile predire che una pattuglia di laici selezionati per omogeneità politica con la maggioranza di Governo, per quanto minoritaria, possa facilmente assumere la guida del governo autonomo della magistratura giudicante.
Diversa, a mio parere, è la previsione per la magistratura requirente, più omogenea in ragione dell’unicità della dimensione professionale, abituata alla coesione da lunghi anni di partecipazione ad uffici giudiziari fortemente strutturati ed al lavoro in gruppo. Facile prevedere che il nuovo associazionismo dei PM sarà aggregato e unitario fin dall’inizio ed esprimerà una rappresentanza consiliare, per quanto sorteggiata, ben più strutturata ed omogenea, difficilmente scalfibile dalla pattuglia laica per quanto agguerrita. Se queste previsioni sono fondate, andremo incontro ad un associazionismo giudiziario e ad un sistema di autogoverno a due scartamenti diversi, con conseguenti differenze nell’accreditamento che, di fatto, verrà assunto rispetto agli altri interlocutori istituzionali e nelle stesse dinamiche tra i due organi consiliari, soprattutto quando le rispettive posizioni non dovessero essere consonanti. Differenze che incideranno, alla fine, sul prestigio dei due ordini professionali e sulla rispettiva capacità di incidenza nel dibattito e nelle scelte da assumere sul terreno della politica giudiziaria e delle future riforme.
Resta da capire attorno a quale modello culturale si aggregherà la nuova figura del PM: a trentacinque anni di distanza dall’entrata in vigore del Codice di procedura penale non si può certo dire che la cultura del Pubblico Ministero sia costituita su basi unitarie. Anzi, ancora oggi si contendono il campo modelli professionali diversi ed opposti che convivono negli stessi uffici e talvolta nella stessa persona a seconda dei temi di volta in volta in esame. Quando si parla di garantisti e giustizialisti, si richiama, banalizzando, una duplicità di modelli che comportano una diversa attenzione alle garanzie difensive, una maggiore o minore permeabilità da parte delle logiche securitarie, una diversa idea di dosimetria della pena e delle modalità della sua esecuzione.
La mia personale preoccupazione è che, sotto la spinta degli effetti emotivi della riforma, prevalga la sindrome della “cittadella assediata” e la futura aggregazione del corpo professionale dei Pubblici Ministeri avvenga sui valori più sostanzialisti, trasformando il PM in una magistratura di scopo, orientata al risultato a prescindere dal percorso attraverso il quale questo viene raggiunto. D’altronde questa è una logica fortemente presente negli organismi investigativi che, per vicinanza e confusione di modelli e di ruoli potrebbe facilmente permeare la magistratura inquirente, perché è già presente in essa e, ad oggi, non si può dire se lo sia in misura maggioritaria o meno.
A questo bisognerà aggiungere una forte spinta alla difesa corporativa che verrà esercitata da un consiglio della magistratura requirente in cui la componente magistratuale sarà forte e coesa e certamente non aiuterà la conservazione dell’iniziativa disciplinare in capo alla Procura Generale della Cassazione, nonostante la significa presenza in quell’ufficio di magistrati che provengono dall’esperienza giudicante. Quale impatto sprigionerà questa nuova strutturazione della magistratura requirente sul processo penale, sulle dinamiche tra accusa e difesa e sullo stesso ruolo del difensore, nei rapporti tra magistratura requirente e giudicante, quando il venir meno dell’appartenenza ad un unico ordine, ispirato alle stesse finalità, potrà dar spazio a diffidenze e persino sospetti a fronte di decisioni non condivise?
Quali saranno le reazioni di questo corpo ristretto e coeso di magistrati, con al vertice un proprio organo di autogoverno, a fronte delle polemiche e degli attacchi politico-mediatici, che certamente non verranno meno quando le indagini toccheranno temi sensibili e personalità di rilievo? Quali le tensioni che queste dinamiche scateneranno sulla magistratura giudicante strattonata da una parte e dall’altra da dinamiche di forte contrapposizione tra politica e magistratura requirente? Quale sarà il ruolo equilibratore che l’avvocatura riuscirà a mettere in campo per garantire uno spazio di serenità alla decisione del giudice piuttosto che associare la propria forza all’una o all’altra delle parti in contesa? Quale sarà lo spazio garantito al processo celebrato nelle aule piuttosto che a quello mediatico celebrato sulle pagine dei giornali? Quale la capacità dei cittadini di mantenere salda la loro fiducia in un sistema giudiziario sempre più animato da tensioni politiche e sociali contrapposte?
Noi non abbiamo risposte, ma solo timore e preoccupazione: certamente tutto ciò è al di fuori dell’orizzonte di riflessione degli apprendisti stregoni della riforma costituzionale, così presi dall’esigenza contingente di cambiare gli equilibri costituzionali esistenti senza saper prevedere quali saranno quelli futuri, tra la forza ed il diritto.

