COMUNICATO AIPDP Sulle prospettate riforme in materia di legittima difesa e imputabilità dei minori
L’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, preso atto di quanto la giustizia
penale sia sempre più al centro dell’agenda politica quale strumento di acquisizione del consenso
elettorale, manifesta seria preoccupazione per la continua escalation del dibattito pubblico in materia
penale, che porta – anche sulla scia di fatti di cronaca oggetto di attenzione mediatica – a un
susseguirsi di iniziative politico-legislative caratterizzate da esasperazione dei toni, scarsa
ponderazione e, soprattutto, da un’insufficiente considerazione dei principi e dei limiti costituzionali
che presidiano l’esercizio del potere punitivo. Come docenti e studiosi, sentiamo il dovere di
richiamare con fermezza questi vincoli.
Il primo articolo della Costituzione stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la
esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Tali limiti non rappresentano un ostacolo alla
tutela della sicurezza collettiva, bensì la condizione stessa dello Stato costituzionale e democratico di
diritto: essi impediscono che la risposta ai fenomeni criminali sia affidata all’emotività del momento
o alla ricerca del mero consenso politico, preservando quei principi di garanzia che costituiscono il
patrimonio irrinunciabile della nostra tradizione giuridica.
Proporre modifiche alla disciplina della legittima difesa che prescindano dai requisiti della
necessità e della proporzione dell’azione difensiva rispetto a un pericolo attuale, legittimando di fatto
forme vendicative di giustizia privata, oppure interventi che escludano integralmente il risarcimento
del danno conseguente a un fatto illecito, significa mettere in discussione equilibri che si collocano
alle radici del nostro ordinamento costituzionale di ispirazione liberal-solidaristica. Con le riforme
del 2006 e del 2019 la disciplina della legittima difesa è stata già estesa fino al limite estremo della
compatibilità con i principi costituzionali, compatibilità che la giurisprudenza ha potuto riconoscere
soltanto attraverso un’interpretazione conforme, anche grazie al contributo della dottrina penalistica.
Promettere oggi di oltrepassare tali limiti significa alimentare aspettative che non possono
trovare coerente attuazione dalla prospettiva costituzionale e, ancora più in profondità, significa
trasmettere un messaggio culturale che affievolisce il valore della vita umana, lasciando intendere
che, al di fuori dei presupposti oggi fissati dalla legge, l’eliminazione dell’autore del reato possa
rappresentare una risposta ordinaria e socialmente accettabile.
Desta altresì preoccupazione, anche alla luce dei principi costituzionali di colpevolezza e di
tutela dei minori, la proposta di modificare la disciplina dell’imputabilità dei minorenni di età
compresa tra 14 e 18 anni, superando in senso irragionevolmente rigoristico un assetto che risale al
Codice Rocco del 1930. Per prevenire e contrastare fenomeni di devianza giovanile si vorrebbe
introdurre un’inedita presunzione di imputabilità di ragazze e ragazzi adolescenti senza il supporto di
evidenze empiriche e, ancor prima, senza un confronto con le comunità scientifiche dei penalisti,
degli studiosi della psicologia, della neuropsichiatria e dei processi evolutivi, nonché con i magistrati,
gli avvocati e gli operatori della giustizia minorile.
Non si considera, tuttavia, che la disciplina dell’imputabilità non può essere piegata a finalità
di mera deterrenza e tantomeno di semplificazione probatoria. Essa costituisce uno dei pilastri del
principio di colpevolezza, in quanto esprime la prima condizione della rimproverabilità personale del
fatto commesso e, proprio per questo, non tollera schemi presuntivi. Pensare di contrastare la
delinquenza giovanile semplicemente anticipando la soglia della responsabilità penale significa
attribuire all’arma penale una funzione che essa non può svolgere e rinunciare ad affrontare le cause
più profonde della devianza minorile attraverso adeguate politiche educative, sociali e di inclusione.
In conclusione, la sicurezza dei consociati – troppo spesso evocata attraverso il susseguirsi
incessante di “pacchetti sicurezza” – non si realizza né ampliando oltre gli argini costituzionali gli
spazi della legittima difesa, con il conseguente indebolimento del monopolio statale dell’uso legittimo
della forza, né introducendo presunzioni di imputabilità nei confronti di minori, specie in un contesto
sociale che, anche a causa dell’uso sregolato delle tecnologie digitali e della carenza di investimenti
in politiche educative e sociali, alimenta fenomeni di isolamento e comportamenti antisociali. D’altra
parte, anche a fronte di un sistema dell’esecuzione penale già al collasso, lo strumento penalistico
non può assicurare alcun miglioramento reale delle condizioni di disagio giovanile.
27 luglio 2026
Del Consiglio direttivo
Gian Luigi Gatta (Presidente)
Vincenzo Mongillo (Vicepresidente)
Domenico Notaro (Segretario)
Giampaolo Demuro
Stefano Fiore
Carlo Longobardo

