Insicurezza sul lavoro: piaga insanabile? Venerdì 9 ottobre 2026 Aula Leone, Corso Umberto I, 40, Napoli

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di perfezionamento in Scienze penalistiche integrate

Rivista “Critica del diritto”

Incontro di studi

Insicurezza sul lavoro: piaga insanabile?

Venerdì 9 ottobre 2026

Aula Leone, Corso Umberto I, 40, Napoli

 

Prima sessione • Ore 14:00

Presiede: Ottavio Ragone, Caporedattore di Repubblica Napoli

Intervengono:

Pasquale Tridico, Parlamentare europeo, già Presidente dell’INPS

Gino Carpentiero, Medico del lavoro, Medicina Democratica Firenze

Mauro Cristiani, Segretario generale FIOM Napoli

Francesca Re David, CGIL nazionale

Lucia D’Arcangelo, Associata di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Napoli Federico II

Ore 16:30 – Coffee break

Seconda sessione • Ore 17:00

Presiede: Sergio Moccia, Emerito di Diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II

Intervengono:

Antonio Bevere, già Magistrato della Corte suprema di Cassazione, fondatore e Direttore di “Critica del diritto”

Rocco Blaiotta, già Presidente di Sezione della Corte suprema di Cassazione

Giovanni Cannella, già Presidente della Sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma

Antonio Faberi, Avvocato, Foro di Roma

Valeria Torre, Ordinaria di Diritto penale, Università degli Studi di Foggia

Conclusioni:

Antonio Cavaliere, Ordinario di Diritto penale, Università degli Studi di Napoli Federico II

 

 

downolad locandina Insicurezza sul lavoro 9 ottobre 2026

 

 

INSICUREZZA SUL LAVORO:

PIAGA IRRISOLVIBILE?

Di sicurezza sul lavoro si parla da sempre, ma fino ad oggi nessuna soluzione davvero efficace è stata trovata. Perché?

La prima ragione è l’inaffidabilità dei dati: dei morti, delle lesioni, delle malattie professionali. Già da una ricerca organizzata del PCI nel 1968 e commentata da Giovanni Berlinguer era emerso   che, oltre a quelli ufficialmente registrati, vi erano gli infortuni “in medicazione” e “in franchigia”, espressioni gergali che sottintendono un danno aggravato dall’evasione dai pagamenti contributivi e dalle garanzie assicurative, che secondo l’ENPI ammontavano a circa dieci volte quelli denunciati.  E la situazione non è certo cambiata oggi: secondo Carlo Soricelli, curatore dell’Osservatorio morti sul lavoro di Bologna, il numero dei morti, diffuso dall’Inail, non si fonda su alcun monitoraggio integrale, ma raccoglie solo le denunce che gli arrivano dal territorio e dai suoi assicurati, che sono solo una parte dei lavoratori. Infatti, oltre 4 milioni di lavoratori hanno assicurazioni diverse, poi ci sono i morti in nero, specialmente gli immigrati, gli agrari clandestini, deceduti in itinere durante il trasporto da una masseria all’altra con insicuri veicoli sovraffollati.

La seconda ragione, la più importante, riguarda il consenso imposto alla vittima.  Il fatto violento dell’infortunio si ripete ancor più frequentemente nelle schiere di lavoratori precari, in virtù dell’incombere delle minacce della disoccupazione, della sottoccupazione, della sotto-retribuzione, strumenti idonei ad annullare qualsiasi legittimità del rapporto di lavoro, riducendo i lavoratori vulnerabili o in stato di bisogno in condizione di servitù o schiavitù. È illusorio quindi pensare che il lavoratore in queste condizioni possa difendersi individualmente.

Marco Ramat, uno dei fondatori di Magistratura Democratica, sosteneva già negli anni ’70 che “le molte iniziative di convegni, incontri, dibattiti ecc., promosse da sindacati, enti pubblici, studiosi democratici…resteranno fatti superficiali, destinati alla sconfitta, se non riusciranno a trovare il collegamento con la forza del movimento operaio isolato dal contesto politico…” perché “i corpi organici preposti alla tutela della salute erano e sono di parte del potere”. E lo diceva nell’epoca di maggiore forza del sindacato e del più ampio sviluppo dei diritti dei lavoratori dopo l’approvazione dello Statuto. Aggiungeva: « A volte ci meravigliamo, anche noi magistrati democratici, del fatto che …in quattro anni e mezzo da che c’è lo Statuto dei Lavoratori, l’art.9 non sia stato quasi mai adoperato dalle rappresentanze dei lavoratori; oppure ci meravigliamo perché – nonostante tutti i nostri sforzi di magistrati democratici –  non riusciamo a rendere efficienti e convincenti le inchieste infortunistiche: il tutto a dispetto della ragione la quale  ci dice che l’art. 9 dello Statuto, riconoscendo il controllo  dei lavoratori su tutto il settore antinfortunistico, potrebbe diventare lo strumento antagonista  della logica del profitto  e che l’iniziativa sindacale e dei lavoratori nelle inchieste pretorili potrebbe smantellare proprio l’ideologia della fatalità».

E oggi, in un’epoca in cui i sindacati sono sempre più deboli e il lavoratore è sempre più precario ed indifeso, cosa si può fare?

Seguendo i saggi suggerimenti di Ramat, sarebbe necessario superare la separatezza degli esperti, siano magistrati, sindacalisti, medici, ingegneri e riuscire a stabilire validi e permanenti  collegamenti con  scienza, tecnica, amministrazione della legalità costituzionale per portare prove massicce  e martellanti  contro l’ineluttabilità dell’infortunio.

Dal punto di vista penalistico particolare oggetto di indagine può diventare l’elemento psicologico della condotta dell’imprenditore, indagine il cui esito sia alieno dalla pigra applicazione di meccanismi presuntivi incompatibili con la tutela di beni tutelati dalla Costituzione. Non è da sottovalutare che il sistema normativo sulla sicurezza nel lavoro è in gran parte composto da illeciti contravvenzionali complementari e da poche fattispecie   delittuose (omicidio, lesioni). In caso di contestazione di queste ultime, emerge l’esigenza di accertare se a monte dell’infortunio vi sia stato il preventivo bilancio economico dell’imprenditore, se sia stato cioè accettata, sia pure in forma eventuale, la lesione dell’integrità fisica dell’infortunato, quale prezzo di un desiderato risultato aziendale, se l’agente, pur non avendo avuto di mira un evento lesivo, abbia agito anche a costo che questo si realizzasse. Ne consegue la incompatibilità di un orientamento sostanzialmente clemente e tollerante in favore dell’interesse dell’impresa rispetto ai limiti fissati alla libertà di impresa dall’art.41 Cost. («L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»). È meritevole quindi di particolare attenzione l’impiego  in ambito giurisprudenziale dell’indicatore h) della sussistenza del dolo, cioè il contesto lecito o illecito del rapporto medesimo (Cass. S.U. n. 3834/2014).. Un emblematico contesto illecito della genesi del rapporto tra imprenditore e dipendente e di antagonismo tra l’ interesse economico del primo e il bene dell’integrità fisica del secondo, è ben ricostruito dalla  sentenza n. 17095/2022, con cui la Corte di Cassazione ha stigmatizzato e criminalizzato rapporti di lavoro, incentrati sulla esclusione della libertà di autodeterminazione e della dignità dei dipendenti. La massima della sentenza della S.C. in tema di delitti contro la persona, rileva che il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù si distingue da quello di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro, in quanto lo sfruttamento connesso alla violazione di norme poste a tutela del lavoratore, che può astrattamente caratterizzare entrambe le fattispecie, è accompagnato, solo nelle fattispecie ex art. 600 c.p., dalla significativa compromissione della capacità di autodeterminarsi del soggetto passivo, a causa della verificata assenza di alternative esistenziali validamente percorribili, legittimando così la più severa sanzione detentiva e il conseguente maggior termine di prescrizione. Occorrono quindi magistrati che studino le particolari affinità e diversità delle fattispecie e non ripetano formule rituali.

Tutto ciò richiede anche la necessità di collegare la materia infortunistica al sapere collettivo dei cittadini, attraverso la mediazione degli strumenti di informazione. Infatti, spesso la cronaca giudiziaria si limita a esporre la secca notizia della violenza letale o lesiva, senza integrazioni e aggiornamenti sull’ aggravarsi  delle conseguenze fisiche e giuridiche. Così l’infortunio letale è intempestivamente etichettato  dal cronista sin dall’inizio come infortunio determinato da casualità, da trascuratezza organizzativa, da malessere o da malaccortezza dell’infortunato. Questa carenza di informazione è funzionale ad una pubblica opinione disinformata e incapace di adeguato controllo sui comportamenti primari dei poteri pubblici e delle strutture private: una morte per lavoro, per salire dal quotidiano grigio  notiziario alla clamorosa attenzione dei cittadini e alla diligente azione degli enti pubblici e del sindacato, deve avere contorni eclatanti, apparentemente eccezionali. Altrimenti prevale il preconcetto della casualità, della corresponsabilità della vittima sul lavoro, dell’evento di media gravità, meritevole di contenuta reazione punitiva, di rituale e reiterata resa dello Stato all’inarrestabile, neutrale e anodino trascorrere del tempo.

Questo convegno può costituire  uno dei momenti  di alleanza tra organizzazione del diritto del lavoro, della medicina del lavoro e della cultura economico-politica per esprimere, riconquistare, realizzare   la volontà e la tensione del cambiamento? Può costituire uno specifico  incentivo per i giuristi allo studio, alla rinuncia di conservare percorsi e formule rituali o di avventurarsi in svolte di politica del diritto?