PARTE CIVILE  – LEGITTIMAZIONE  SINDACATO – DELITTI DI RIDUZIONE IN SCHIAVITU’ E DI CAPORALATO – AMMISSIONE –  CONDIZIONI

Il sindacato  annovera fra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese in senso ampio e, dunque, non strettamente riconducibili ai profili economici della prestazione lavorativa, e comprensive anche dei diritti primari del lavoratore, fra cui quelli inerenti la vita, la salute e le libertà fondamentali, ne viene che ove tali diritti primari siano lesi da fatti costituenti reato, vada riconosciuta, oltre che al lavoratore, anche al sindacato la legittimazione a costituirsi parte civile, derivando da quei fatti la lesione di un diritto proprio del sindacato medesimo. Tanto più che la normativa vigente (art. 9 Legge n. 300/70; T.U. n. 81/08) riconosce alle organizzazioni sindacali un ruolo pregnante in riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, ruolo che deve ritenersi vieppiù ribadito in riferimento ad imputazioni gravissime quali la riduzione in schiavitù e la violazione della legge sul “caporalato”.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – IN GENERE – Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603 bis cod. pen. – Configurabilità – Condizioni – Aspetto specifico e marginale dello sfruttamento del lavoro  – Nozione.

Per intermediazione illecita nel lavoro, alias caporalato, si intende un fenomeno sociale molto diffuso, in particolar modo nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia, che non esaurisce le nuove forme di sfruttamento lavorativo, ma ne rappresenta un aspetto specifico, in alcuni casi marginale. Il caporalato è infatti parte di un modello sociale non circoscrivibile  in categorie sociali rigide , ma necessariamente aperte, in grado di aggiornarsi all’evolversi del fenomeno e al suo strutturarsi localmente e globalmente. In questo modello liquido di impresa non rilevano il colore della pelle del lavoratore, i suoi tratti etnici, la sua condizione giuridica, ma la sua fragilità sociale, la sua vulnerabilità e ricattabilità, tanto da sfociare  in forme di riduzione in servitù e schiavitù.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE – Delitto di riduzione in schiavitù e in servitù- Art. 600 cod. pen. –  Elemento materiale – Delitto a fattispecie plurima – Requisito della soggezione continuativa e dello  sfruttamento della vittima – Nuova fattispecie di sfruttamento introdotta con la l.199/2016 –  Linea di demarcazione.

Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù è a fattispecie plurima ed è integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario, che, implicando la “reificazione” della vittima, ne comporta “ex se” lo sfruttamento, ovvero dalla condotta di riduzione o mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, in relazione alla quale, invece, è richiesta la prova dell’ulteriore elemento costituito dalla imposizione di prestazioni integranti lo sfruttamento della vittima.

Con l’entrato in vigore della legge n.199/2016, il delitto ex art. 603 bis cod. pen. consiste nel fatto di chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno” ed è addebitabile, oltre che al caporale, anche al datore di lavoro che “utilizza, assume o impiega” manodopera grazie all’illecita intermediazione.

Alla stregua della consolidata giurisprudenza sul delitto ex art. 600 cod. pen. , la differenza  sta fondamentalmente nella maggior gravità di quest’ultimo, connotato da una più estesa privazione della libertà di autodeterminazione della vittima  e nel fatto si attaglia alle condizioni di lavoro, ma non si esaurisce con quelle (si pensi, per esempio, al fenomeno delle schiave-prostitute).

Le due fattispecie si atteggiano, in un certo senso, come due cerchi concentrici: più grande quello dell’art. 603bis, più piccolo quello di cui all’art. 600 c.p., nel senso che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma ciò che è schiavitù e, ancor prima, caporalato.

Massime redazionali

  • Il testo della motivazione e un più ampio commento sono  pubblicati in Critica del Diritto, n.1-3 del 2017. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

 

 La condizione analoga alla schiavitù nella sentenza nel comune di Nardò.

Antonio Bevere

1. COME NASCE IL PROCESSO PER I FATTI DI NARDO’.

Nel  commentare i fatti – avvenuti tra  il 2008 e l’estate del 2011 – che sono ricostruiti e valutati dalla corte di assise di Lecce, può risultare illuminante  esaminare le fonti grazie alle quali sono state avviate le indagini ed è stato instaurato e concluso il primo grado di  questo memorabile  processo.

Risulta  che  solo grazie alle  denunce di due lavoratori sono state attivate le successive indagini  di polizia e della pubblica accusa, consentendo così di sottoporre all’esame  dei giudici togati e dei giudici popolari le  condizioni di sfruttamento di cui sono state vittime per un ampio arco di tempo centinaia di lavoratori agricoli, in violazione palese di regole di civile convivenza, nonché di principi costituzionali, di  norme civili, amministrative, penali .

La pluralità, la clamorosa gravità, la trasparenza – in sintesi-  la  notorietà delle pratiche lavorative analoghe alla schiavitù, abitualmente svoltesi per anni  nel territorio di Nardò, non hanno trovato la pronta e automatica reazione degli organi pubblici e tanto meno  l’immediato e sdegnato rifiuto della comunità civile L’indagine, convenzionalmente denominata “SABR”, nasce , infatti, dalle dichiarazioni accusatorie  al ROS di Bari, dai due cittadini tunisini : Agrebi Alì (il  20.1. e 30.6.09) e Ben Ammar Tenim (il 20.2.09).

Dalla sentenza della  corte di assise risulta  che solo  grazie ad esse  il comandante di quel Reparto ha delegato le indagini all’Arma gemella di Lecce e ha avuto così inizio  “un’ attività preparatoria” di analisi delle dichiarazioni contenute nelle due denunce, anche su delega della locale Procura, attività che portava i militari ad un’accurata opera  di “osservazione, controllo e pedinamento” in agro di Nardò (teatro degli episodi denunciati dai due tunisini) e nelle località  limitrofe, alla richiesta ed effettuazione di una intensa attività di captazione nei confronti di soggetti di volta in volta individuati, all’acquisizione di documenti e verbalizzazione di s.i.t. a riscontro di quanto medio-tempore acquisito. L’indagine, iniziata nei primi mesi del 2009, si protraeva sino al marzo 2010, allorquando veniva redatta l’informativa conclusiva.

Le specifiche  condizioni dei lavoratori  nella masseria Boncuri e nel contiguo uliveto, che si trovano  nel territorio del comune di Nardò, sono descritte  dai testi Nigro Gianluca e Sallustio Valeria, rispettivamente, dirigente e presidente dell’Associazione Finis Terrae onlus, cui era  stata affidata, negli anni 2009-2011, la gestione della Masseria Boncuri, “nell’ambito di un progetto messo a punto dal Comune di Nardò” .

Dal lettura delle  pagine 29 e seguenti della motivazione si apprende che nel 2009 l’ Associazione era stata  incaricata della “gestione  del campo allocato nella vecchia masseria, una vera e propria tendopoli”, dove vivevano gli immigrati, impiegati nella raccolta stagionale prodotti ortofrutticoli    ( pomodori e angurie). Nei confronti di questi lavoratori – riferisce il teste Nigro– i volontari dell’Associazione erano deputati a fare “accoglienza, … attività giuridico-legale, per esempio per i rinnovi dei permessi di soggiorno” a fornire “orientamento sul territorio ai servizi, orientamento sanitario”.

Nell’ambito di queste funzioni di umana assistenza, gli associati avevano avuto modo di conoscere la situazione anche dell’uliveto posto di fronte alla masseria:  “una sorta di baraccopoli improvvisata  sotto gli alberi di ulivo, dove avevano trovato riparo moltissimi altri lavoratori stranieri. All’interno della masseria vivevano abbastanza dignitosamente una cinquantina di persone, quasi tutte dotate permesso di soggiorno (qualcuna lo aveva scaduto ed era irregolare), mentre la situazione all’esterno della masseria, nell’uliveto, era di degrado totale. Qui, infatti, i lavoratori dormivano sotto gli alberi, all’aperto o sotto ripari di fortuna, non esistevano bagni chimici per soddisfare i bisogni più elementari, tanto che alcuni di loro, per lavarsi, si portavano all’interno della masseria e fruivano dei relativi servizi.”

Il Nigro descrive anche le mansioni degli intermediari irregolari (i cd caporali) “ Costoro, con dei furgoni o altri mezzi, li prendevano dalla masseria o dall’uliveto intorno alle 4,30-5,00 del mattino e li portavano nei campi per la raccolta delle angurie o dei pomodori. Le principali lamentele di questi lavoratori riguardavano la bassa entità dei salari o il loro mancato pagamento …., ovvero ancora il ritiro, da parte dei caporali, dei documenti, che venivano poi restituiti solo dopo un certo periodo di tempo. Il rientro in masseria o nell’uliveto avveniva nel tardo pomeriggio. Per tali motivi, nel 2010, un gruppo di lavoratori chiese ai volontari dell’Associazione di chiamare la polizia, anche perché alcuni di loro lamentavano anche il fatto di non aver avuto accesso all’acqua potabile nel luogo di lavoro ed erano ritornati dal lavoro visibilmente disidratati”.

L’esistenza di questo luogo di sofferenza per  lavoratori immigrati diventa ancora più visibile alla pubblica autorità nel 2011, quando si registrò un rilevante aumento di lavoratori stranieri, “tanto che all’interno della masseria vivevano, in condizioni difficili, circa duecento persone, mentre fuori del campo di Boncuri vivevano, in condizioni di estremo degrado, circa cinquecento stranieri. In quell’anno i lavoratori riferirono di una “maggiore aggressività dei caporali: le paghe erano più basse e i caporali più aggressivi” (pag. 38-39), cosicché nella masseria si registrava una tensione palpabile. Alcuni lavoratori riferirono anche di aver subito delle aggressioni.”

Sallustio Valeria – presidente dell’Associazione Finis Terrae onlus ”-  ha ribadito ( pag. 31 e ss.) l’esistenza di un “ progetto associativo” svolto dalla sua Associazione su incarico del Comune di Nardò con il seguente contenuto :  gestire il “campo” per lavoratori stranieri approntato presso la masseria Boncuri e  far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento, accogliendo ed aiutando gli operai stranieri.

Il campo presso la masseria Boncuri – afferma la teste – conteneva 200 posti, ma la maggior parte degli stranieri viveva, in condizioni di estremo disagio, nei casolari abbandonati, nella ex-segheria, sotto gli alberi, in aperta campagna, di fronte e dietro alla masseria. Per questi lavoratori l’unico contatto era il caporale, intermediario fra i lavoratori e il datore di lavoro .

I lavoratori di solito non conoscevano il datore di lavoro, ma solo “questo capo nero, come lo chiamavano loro, che era appunto un caporale che in certo qual modo, illegalmente, reclutava i lavoratori e li portava sui campi, facendo pagare il trasporto al lavoratore”. Il lavoratore, infatti, arrivava sprovvisto di tutto e, quindi, “dalla paga che poi avrebbe dovuto ricevere veniva trattenuto l’ammontare del trasporto quotidiano, a detta sempre dei lavoratori il costo dell’acqua, il costo del panino … a volta anche altre cifre arbitrarie che il caporale decideva” .

All’interno della masseria Boncuri venivano ospitati solo lavoratori “che erano in regola con le norme sul soggiorno”, ma talvolta giungevano anche lavoratori che risiedevano altrove, “non in regola”, che si “lamentavano perché “non venivano pagati, che la paga era troppo bassa, che non ce la facevano per la stanchezza, che non riuscivano neanche a mangiare la sera”.

Alcuni di loro – riferisce la teste – “mi hanno parlato di ore interminabili, di lavoro senza sosta, che in alcuni periodi … non gli veniva fornita neppure l’acqua … In un periodo ci siamo messi alle 4 del mattino davanti all’entrata della masseria con le bottiglie d’acqua a distribuire l’acqua … più o meno alle 4, 4 e mezza era l’orario che i furgoni passavano a prendere i ragazzi.” I lavoratori rientravano in masseria “un po’ scaglionati alle 18,00 – 18,30”.

La reiterata diagnosi di malessere per disidratazione, effettuata da un innominato medico all’interno del presidio  sanitario allestito nella masseria, portò ad “ una interlocuzione con il Dirigente ASL e abbiamo chiesto l’intervento dell’Amministrazione Comunale, perché non era possibile che i lavoratori stessero senza acqua per tutta o gran parte della giornata …  con temperature di 35-40 gradi, sotto il sole dalla mattina alla sera” ( pag. 32).

Il lavoro nel frattempo continua.

La tutela della sicurezza fisica dei lavoratori –sottoposti a questo massacrante lavoro in un ambiente particolarmente nocivo- era altra occasione di violazione di norme giuridiche e di regole di umanità. La teste ha infatti  riferito su cosa accadeva in caso di infortunio sul lavoro . In tal caso, “se il lavoratore era regolare doveva sempre chiedere al caporale di essere accompagnato al Pronto soccorso e … c’era un pagamento, gli veniva tolto dallo stipendio il costo del tragitto … Se il lavoratore non era regolare il caporale non lo portava nemmeno, perché aveva timore a dire “questo lavora con me” o magari lo lasciava lontano dal pronto soccorso … Quindi erano proprio lavoratori sotto scacco … Io riferisco quello che mi hanno riferito..”( pag.33).

Peraltro, secondo la medesima teste, la situazione peggiore si registrava fuori della masseria, nei campi o nei casolari sparsi in tutto il territorio di Nardò, dove vivevano lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno e, ancor più spesso, privi di contratto. “Erano loro a raccontarcelo – riferisce la teste; <<Io vado a lavorare, ma non so chi mi paga, non ho un contratto>> . Raccontavano, altre volte, che a loro veniva richiesto il permesso di soggiorno per fare il contratto, “poi però questo permesso di soggiorno per settimane, anche mesi, non veniva restituito. A volte questa non restituzione diventava anche un mezzo di ricatto … Oppure altre volte ricatti di non procacciare più il lavoro se le persone non stavano a determinate condizioni … Il lavoratore non aveva la forza per opporsi a queste richieste

Riferisce ancora la teste che nei casolari o nei campi fuori della masseria Boncuri, “i servizi igienici erano delle latrine a cielo aperto, cioè buchi fatti nel terreno, dove tutti quelli che stavano nel casolare andavano… Docce non ce n’erano, acqua neanche a pagarla … loro riempivano delle taniche dalla fontana pubblica; quelli che avevano la macchina, cioè sempre il caporale, forniva l’acqua. Non avendo la macchina era il caporale a portargliela… I caporali controllavano, ogni casolare aveva il suo caporale di riferimento, che in un certo senso controllava quelle persone…  

I risultati delle indagini  delineano un quadro accusatorio di estrema chiarezza in relazione ad un mercato del lavoro improntato alla radicale imposizione dell’illecito  sfruttamento dei prestatori d’opera . Gli imputati sono stati quindi rinviati a giudizio per il reato ex art. 600 c.p. perché “riducevano e mantenevano numerosi cittadini extracomunitari …in stato di soggezione continuativa, condizione analoga alla schiavitù, costringendoli a prestazioni lavorative nei campi in condizione di assoluto sfruttamento, poiché, una volta reclutati dai ‘caporali’ in diretto contatto con le aziende richiedenti manodopera in agricoltura, suddivisi in squadre, li sottoponevano a ritmi sfiancanti, facendoli lavorare per 10/12 ore al giorno, senza riposo settimanale, nella maggior parte dei casi in nero, versando compensi di gran lunga inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionati rispetto quantità e qualità di lavoro prestato; ospitandoli, stipati e ammassati in casolari  abbandonati e fatiscenti, privi di servizi igienici ed arredi, facendosi corrispondere prezzi eccessivi e spropositati per la fornitura di alimenti e bevande e per il trasporto sui campi, che trattenevano sulla paga finale.…”

Come è noto, la sentenza della corte di assise di Lecce ha riconosciuto  la sussistenza del reato di riduzione e mantenimento in servitù dei braccianti impiegati dal 2008 all’agosto del 2011 nella raccolta di prodotti  ortofrutticoli nei campi di Nardò e ha affermato la responsabilità di alcuni imprenditori.

2. LA SOGGEZIONE CONTINUATIVA  DEI DENUNZIANTI  E I BENI GIURIDICAMENTE LESI

Dai dati storici forniti dai due denunzianti si  giunge  a conoscere in maniera certa  la loro qualifica di lavoratori ridotti in servitù.

La loro posizione di immigrati da paesi economicamente sottosviluppati, approdati illegalmente in Italia, privi di  risorse economiche, di contratto di lavoro, di efficaci riferimenti umani e istituzionali consente immediatamente di inquadrarli nel tipo di soggetto in stato di vulnerabilità , cioè   in «una situazione in cui la persona… non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima». Questa definizione della posizione di  vulnerabilità è nella  direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo, all’art. 2, par. 2.

L’imprenditore che approfitta di questa debolezza fisica e psichica e pone il lavoratore nella posizione di soggezione continuativa , lede i beni giuridici della personalità individuale e della libertà individuale, complessivamente intesi come libertà di autodeterminazione e di azione e, specificamente, come stato di persona libera nelle scelte esistenziali riguardanti lo scambio prestazione lavorativa/retribuzione.

In questa ipotesi tocca al giudice penale verificare la sussistenza del delitto della riduzione o mantenimento in servitù, ex art. 600 c.p. La verifica – svolta in molteplici processi-  ha ad oggetto la lesione della facoltà di manifestare la propria libertà di volere e di agire nella determinazione della disciplina del rapporto, nonché la eventuale «sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio».

Il legislatore, con l’art. 603bis c.p., ha inoltre  riconosciuto ufficiale veste normativa a specifici dati di esperienza, qualificandoli come  indici di sfruttamento, la cui conoscenza è necessaria  – nel posto di lavoro- per un immediato rifiuto di subire la lesione della propria esistenza libera ed economicamente  dignitosa; è utile – nell’aula di giustizia – per orientare il giudice  – fatto salvo il principio del libero convincimento – nella ricostruzione e nella qualificazione dei fatti .  Questi dati di orientamento probatorio per l’individuazione  del lavoratore  sfruttato, ridotto in servitù per la sua vulnerabilità, sono stati formalmente tipizzati – in maniera esplicativa e non tassativa –in base ad uno o più dei seguenti  comportamenti riferibili allo sfruttatore : :

  • 1.reiterato pagamento delle prestazioni con retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali,
  • 2.reiterata violazione della normativa relativa all’orario concordato, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie,
  • 3.strutturazione di un ambiente di lavoro in violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene, sino a esporre «i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro»,
  • 4.sottoposizione del dipendente a condizioni di lavoro e a metodi di sorveglianza degradanti,
  • 5.sottoposizione del dipendente a situazioni alloggiative degradanti.

  Vediamo la specifica posizione di vulnerabilità dei due denunzianti.

Agrebi Ali : giunto a Pachino, nel maggio del 2008, prende atto dell’infondatezza della promessa di assunzione come bracciante e , privo di denaro, si reca a Nardò su consiglio di alcuni connazionali. Sul posto è indirizzato a un distributore AGIP, “un vero e proprio luogo di reclutamento di manodopera straniera”, dove incontra suoi  connazionali.

L’irregolarità delle condizioni di lavoro e ambientali  sono così descritte :

  1. sotto il profilo della reiterata retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali:

 : “Venivo retribuito a cottimo con una somma pari a 4 euro per ogni cassa di pomodori, mentre per la raccolta dei meloni percepivo 15 euro al giorno. … Mi venivano decurtati 4 euro per il trasporto, 1 euro per una bottiglia d’acqua (ne bevevo generalmente due), 4 euro per un panino e 4,50 euro per un pacchetto di sigarette. Tali decurtazioni le ho apprese solo all’atto del pagamento, per cui avendo bisogno di 4 euro ho fatto a meno del trasporto e ho raggiunto a piedi il luogo dove dormivo.

  1. sotto il profilo della reiterata violazione della normativa relativa all’orario concordato e ai periodi di riposo : “Le condizioni erano così disumane che molti sono scappati mentre lavoravano. Nessuno li ha ripresi. Alcuni sono tornati da soli. Quella per mangiare era l’unica pausa.”
  2. sotto il profilo della sottoposizione del dipendente a situazioni alloggiative degradanti :

. Ho alloggiato in una casolare disabitato, dove dormivamo a terra in più di 100… Non vi erano servizi igienici, vivevamo come animali… L’ultimo giorno, personale di FINIS TERRAE Onlus mi ha detto di seguirli per ricevere assistenza e siamo stati trasportato in un dormitorio.. In seguito sono tornato a Pachino con la speranza di trovare lavoro, senza esito…

Ben Ammar Tenim giunto a Pachino, prende atto dell’infondata e truffaldina  promessa di assunzione come bracciante e si reca a Nardò. L’irregolarità delle condizioni di lavoro e ambientali  sono così descritte :

  1. sotto il profilo della reiterata retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali :

Sono stato trasportato in un casolare dove c’erano altri stranieri, circa 100, e all’occorrenza venivo impiegato nella raccolta di angurie e pomodori. Nel corso di 2 mesi ho lavorato 10 gg, per i quali sono stato retribuito a cottimo con una somma pari a 4 euro per cassa di pomodori, mentre per la raccolta dei meloni percepivo 15 euro al giorno. …Dalle somme maturate mi venivano decurtati 4 euro per il trasporto, 1 euro per una bottiglia d’acqua (ne bevevo 2), 4 euro per un panino, 4,50 euro per un pacchetto di sigarette. Tali decurtazioni le ho apprese solo all’atto del pagamento;

  1. sotto il profilo della reiterata violazione della normativa relativa all’orario concordato, ai periodi di riposo:

La giornata lavorativa durava circa 10 ore.

  1. sotto il profilo della sottoposizione del dipendente a situazioni alloggiative degradanti :

Nei 2 mesi sono stato alloggiato in un casolare disabitato dove dormivamo sistemati per terra in più di 100. Dopo qualche tempo è arrivato Agrebi Alì, con il quale, dopo aver incontrato personale dell’Associazione Finis Terrae, ho deciso di seguirli per ricevere assistenza e trasportato in un dormitorio per 2 settimane. Chiuso il dormitorio, sono ritornato a Pachino.

L’ identità dei denunzianti, così ricostruita in base alle loro dichiarazioni e alle altre risultanze probatorie emergenti dall’istruttoria dibattimentale , rientra perfettamente nel tipo di lavoratore “ridotto in servitù”.

E’ bene rimarcare che  la punizione del  datore di lavoro che  abbia causato l’evento della soggezione continuativa e l’evento della sproporzione tra la prestazione della vittima e la sua retribuzione si inquadra  nella tutela, condivisa sul piano internazionale, della libertà psichica di quest’ultimo, quale massimo attributo della  persona. Trattasi della difesa  contro ogni violazione o restrizione riconducibili ad un assoggettamento da parte di altri, che pretendano di esercitare un “potere alieno” in grado di privare la persona stessa non tanto dello status libertatis formalmente o giuridicamente inteso, quanto – anche solo di fatto – delle condizioni di autonomia necessarie perché essa possa determinare, secondo la propria volontà, le scelte fondamentali della sua esistenza.

Proprio sotto il profilo della fondamentale  libertà psichica del lavoratore, la corte di assise ha riconosciuto la legittimazione della Federazione Provinciale Lavoratori Agro-industria-CGIL, e della Camera del lavoro territoriale CGIL a costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili dei reati di riduzione in servitù e di intermediazione illecita La corte ha infatti affermato che il sindacato  annovera fra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro, intese in senso ampio e, dunque, non strettamente riconducibili ai profili economici della prestazione lavorativa. E’ compito del sindacato quindi proteggere i diritti primari del lavoratore, fra cui vanno compresi – oltre a quelli inerenti la vita, la salute –  le libertà fondamentali. Ne deriva che, ove tali diritti primari siano lesi da fatti costituenti reato, vada riconosciuta, oltre che al lavoratore, anche al sindacato la legittimazione a costituirsi parte civile, derivando da quei fatti la lesione di un diritto proprio del sindacato medesimo. Tanto più che la normativa vigente (art. 9 Legge n. 300/70; T.U. n. 81/08) riconosce alle organizzazioni sindacali un ruolo pregnante in riferimento alla tutela delle condizioni di lavoro, ruolo che deve ritenersi vieppiù ribadito in riferimento ad imputazioni gravissime quali la riduzione in schiavitù e la violazione della legge sul “caporalato” .

In relazione a quest’ultimo reato va condiviso quanto sostenuto da attenta dottrina. In merito all’attuale  organizzazione dello sfruttamento dei lavoratori reclutati con l’illegale intermediazione , nell’era della globalizzazione, ha acquistato una nuova vitalità, ponendosi – nel quadro del processo di privatizzazione e deregulation di funzioni originariamente pubbliche – come uno degli effetti della stagione neoliberista e dei connessi processi di precarizzazione del mercato di lavoro. Questa esclusiva  funzione  del  caporale di incrementare il profitto  dell’impresa e di approfondire la disuguaglianza di potere negoziale e patrimoniale  tra le parti  è quindi  ben evidenziata da E. Lomonte : «La forte presenza del caporalato dimostra come la formula ‘più flessibilità=meno lavoro nero’ si sia dimostrata nei fatti del tutto fallace; nel settore agricolo, solo per fare un esempio, vi è il massimo livello di flessibilità e precarietà (il 90% degli occupati è a tempo determinato) e il massimo livello di lavoro nero».

3. LA RIBELLIONE E LA DIFESA DELL’ORDINE PUBBLICO .

Fondamentale – per ben inquadrare il livello di presenza/assenza delle istituzioni locali e nazionali – è la rievocazione dei fatti effettuata da Yvan Sagnet, altro lavoratore ridotto in servitù  sia pure per una diversa situazione di necessità e di vulnerabilità. Studente di ingegneria, proveniente dal Camerun, essendo prossimo alla laurea(oggi conseguita)  presso il Politecnico di Torino, aveva perso la borsa di studio. Per non gravare sui suoi genitori, su suggerimento di un amico, nell’estate del 2011 aveva deciso di raggiungere Nardò per lavorare alla raccolta delle angurie. “Giunto a Nardò si reca alla masseria Boncuri e ne resta scioccato a causa delle condizioni igienico sanitarie, anche peggiori delle baraccopoli africane”. (pag 54)

La sua posizione di occasionale  leader politico  nasce dalla pretesa di caporali e di imprenditori di inasprire lo sfruttamento e di ottenere una raccolta dei pomodori particolarmente impegnativa e gravosa (uno per uno, delicatamente), imponendo la medesima retribuzione (3,50 € a cassone). “Allora gli operai, dal momento che quest’attività richiedeva uno sforzo doppio, chiesero di raddoppiare la paga, ma inutilmente, e così si  arrivò allo scontro fisico. Alle 9-10 gli operai interruppero il lavoro e fecero ritorno a Boncuri. Meki li raggiunse e propose una paga di 4,50 €, ma tutti dissero di no ed è così che è iniziato lo sciopero, con il blocco della strada.”

Questa narrazione ha una particolare  rilevanza anche per la descrizione della reazione  degli organi dell’ordine pubblico e dell’esito della protesta :

  • di carattere processuale, avendo confermato la scelta dei gestori dell’azienda –permanente e abituale  nonostante l’inizio delle indagini – di imporre gravose condizioni lavorative e di retribuirle in maniera inadeguata al loro valor ;
  • di carattere sociale, avendo confermato quanto già emerso sulla anomala indifferenza , sull’incentivante  neutralità degli organi dello Stato nei confronti della plateale riduzione in servitù di un’estesa massa di lavoratori.

All’indifferenza, all’apatia, al silenzio manifestati da organi dello Stato, della regione, del comune a fronte di disumane violazioni di norme civili, amministrative, penali si aggiunge la paradossale difesa dell’ordine pubblico gestita dai rappresentanti del ministero dell’interno . E’ quanto traspare dalla descrizione , da parte del Sagnet, sull’esito della rivolta   “Quello che volevamo noi è successo”, racconta Sagnet : Sono arrivate le forze dell’ordine, il Commissario di Polizia, sono venuti e ci hanno detto che quello che facevano era illegale, non potevamo bloccare la strada … Poi ci hanno promesso una riunione un incontro… C’erano presenti le forze dell’ordine, c’era  la CGIL e quelli dell’Associazione Finis terrae. Lo sciopero è durato una decina di giorni, vi ha aderito il 90%. Poi alcuni hanno ripreso a lavorare.”(pag. 55-56 della sentenza c.ass).

Anche la teste Valentino riferisce sul ritorno alla normalità e al silenzio : “Dopo lo sciopero i lavoratori si sono chiesti che altro era possibile fare ed hanno chiesto a noi, alla CGIL di organizzare incontri con la Regione, con la Provincia … e ci sono stati vari incontri”. Non conosciamo l’esito di questa  serie di  confronti, svolti sotto la neutrale vigilanza  delle istituzioni,  tra  parti caratterizzate da tanto diseguale forza negoziale . E’ comunque illuminante l’approccio manifestanti/forze dell’ordine ,sfociato, per i primi,  nella censura  – auspicabilmente  innocua- per blocco stradale

La corte di assise di Lecce rileva come alla  massiccia e diffusa lesione della dignità umana dei lavoratori non corrispondesse un’attenta e severa azione di controllo e di vigilanza degli organi competenti. Infatti, alle pagine 67-68 i pone in evidenza  lo stato penoso dei lavoratori stranieri “in condizione di estrema difficoltà e di sudditanza verso i caporali (“sotto scacco” li ha definiti la teste Sallustio), dal momento che senza documenti erano, di fatto, impossibilitati a muoversi e costretti a fare tutto ciò che i caporali chiedevano, al fine di poter riottenere i propri documenti. Il rischio era che, ad un controllo di Polizia, potessero essere rimpatriati. Come i lavoratori clandestini (testi citati ed inoltre deposizioni di Cudioe Piouz Diaz, Issah Seydou, Agrebi Alì, Yvan Sagnet), ai quali i caporali tranquillamente facevano ricorso e che, proprio perché privi di documenti (e, a fortiori, di contratto), erano completamente in loro balia, in condizione di assoluta vulnerabilità, costretti ad orari di lavoro impossibili, molto spesso senza essere pagati o venendo pagati con salari fortemente decurtati. Sarcastica l’esortazione di qualche caporale al lavoratore che provava a rivendicare i suoi diritti: “vai dall’avvocato”. Purtroppo, talvolta, analoga esortazione veniva fatta anche da qualche carabiniere o poliziotto cui il lavoratore aveva l’ardire di rivolgersi (teste Ben Belghacem Mohamed Alì, …)”.

La corte di assise espone all’attenzione del lettore componenti della polizia municipale, la cui vigilanza istituzionale e la cui sensibilità umana  lasciano perplessi il cittadino, prima ancora che il  giurista:

“La teste Nuzzo Gianna, Vigile Urbano a Nardò, ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti oggetto del processo, mentre il teste Piccione Alvaro, altro Vigile Urbano, riferisce di alcuni sopralluoghi effettuati a Boncuri e delle condizioni igienico-sanitarie rilevate che definisce come “indescrivibili”. Di ciò, tuttavia, fa colpa ai lavoratori stranieri, con espressione venato da xenofobia (“c’erano bagni li hanno distrutti perché loro non sano tenersi le cose belle”). A suo dire, le presenze a Boncuri erano “300, forse più”(pagina 59 )

Nell’ambito degli accertamenti, condotti nei binari dei fatti e degli autori segnalati dalla pubblica accusa, la sentenza si pone quindi oggettivamente nell’ottica di informazione critica sul comportamento del potere amministrativo -sul piano centrale e sul piano locale –  nei confronti dello sfruttamento dei lavoratori in stato di vulnerabilità.

 

4. CONCLUSIONI SULLA NUOVA UGUAGLIANZA : DALLA VULNERABILITA’ DI IMPORTAZIONE ALLA VULNERABILITA’ MADE IN ITALY .

Al di là di singoli rapporti di sfruttamento illegale rilevati nella specifica realtà di Nardò e dintorni, l’esame della  cornice istituzionale, in cui si sono radicati il sistema produttivo e l’arretrato  mercato del lavoro di questo territorio,  mostra una situazione estremamente allarmante : la  vulnerabilità intrinseca – per motivi di nazionalità, di condizione economica, di cultura – delle sue vittime ha trovato  la maggioranza dei poteri pubblici locali  in posizione di non adeguata vigilanza .

Questo interessante capitolo della storia italiana , contenuto nella sentenza della corte di assise di Lecce, mostra una galleria di azioni ed omissioni funzionali –oggettivamente e intenzionalmente- a non intaccare immediatamente l’illegale soggezione dei lavoratori agricoli agli imprenditori e ai loro ausiliari  Un capitolo scritto da affidabili  storiografi togati ha dato dimostrazione che  esiste uno dei poteri dello Stato che svolge le funzioni di sua competenza in assenza  di adeguata azione di controllo e di prevenzione .

La modesta dimensione geografica in cui sono stati rilevati i suindicati eventi non sdrammatizza  il messaggio allarmante che da essi emerge.

A nostro avviso, questa carenza di tutela pubblica del mondo del lavoro ha un’ incentivante copertura dalle scelte strategiche del potere legislativo.

Se guardiamo all’intero quadro dei rapporti  tra gli imprenditori e i loro dipendenti ,segnato dalle modifiche normative delle ultime maggioranze parlamentari , non possiamo non notare che  , nella permanente crisi economica del nostro Paese, sono stati creati i presupposti per una vulnerabilità made in Italy dei lavoratori dipendenti .Negli ultimi anni l’anti riformista demolizione delle garanzia sostanziali e processuali della parte debole del contratto    sta conferendo allo sfruttamento  ( fatto di retribuzioni inferiori ai livelli collettivamente concordati, di orari crescenti,  di controlli invadenti, di pericolose e nocive condizioni ambientali, di tutela   giudiziaria costosa e dall’esito inappagante ) una programmata funzione strutturale che lo rende fondamentale per il potere economico e inviolabile per il subalterno potere politico .

Lo sfruttamento è ormai in re ipsa, in quei contratti di lavoro che sono legittimamente stipulati  dalle imprese nell’ambito di piani aziendali, che hanno individuato come necessità strutturale la disponibilità della  forza di lavoro precaria, sottopagata, disagiata – in una parola- vulnerabile,che è stata scolpita delle riforme degli ultimi governi.

. Il nuovo Statuto anti-lavoratori ha vanificato un paritario confronto tra capitale e lavoro e , sul piano generale, ha anticipato l’esito delle trattative  dei singoli rapporti.

La parte economicamente e politicamente più forte si sente e si sentirà legittimata, autorizzata, istigata a imporre regole e protocolli di sfruttamento, in conformità non ai sommi principi dell’ordinamento costituzionale, ma alla contingente strategia finanziaria e produttiva, programmata dai vertici economici e supportata dai vertici politici.

In sintesi, Jobs Act e dintorni hanno assunto una paradossale e anticostituzionale valenza criminogena mediante le  norme  sulla liberalizzazione dei contratti a termine, sulla flessibilità della durata e della retribuzione, sulla esposizione agli infortuni, sulla riduzione dell’utilità del ricorso alla giustizia civile.

La vulnerabilità della parte debole è voluta e imposta non solo direttamente dalla classe imprenditoriale, ma – a monte e a valle – è indirettamente ufficializzata, istigata e favorita dall’organo parlamentare e dagli uffici esecutivi, che si pongono in rappresentanza prevalentemente  dei diritti di libertà dell’impresa.

L’intervento dello Stato nell’economia, previsto dalla Costituzione come strumento per attenuare e per eliminare le disuguaglianze umane, economiche e sociali e per difendere i diritti fondamentali di donne e uomini, è stato paradossalmente diretto ad aggravare e stabilizzare queste disuguaglianze ed a degradare questi diritti a libere concessioni della controparte.

In definitiva, non trova smentite il pessimismo di chi intravede il pericolo che la riduzione in servitù non abbia più i connotati di anomala trasgressione marginalmente limitata a periodi stagionali e a lavoratori stranieri, ma è diventata una risorsa strutturale, promessa e concessa dalle forze di governo sotto la pressione del capitalismo italiano ed europeo come contropartita per la tanto agognata ripresa economica. Nonostante l’impegno –sia pure discontinuo- delle avanguardie sindacali, ci avviciniamo sempre di più al mercato del lavoro popolato, in tutti i settori, da prestatori d’opera a forte limitazione di libertà di autodeterminazione, non più separati dalla disuguaglianza tra autoctoni e immigrati, ma accomunati dalla nuova cultura dell’uguaglianza nel lavoro servile.

I dati di azione ed omissione contenuti nella sentenza  tracciano con estrema chiarezza la fisiognomica umana  della consolidata  vulnerabilità di importazione , che nel mercato del lavoro agricolo  fa da laboratorio, da annunciazione  propedeutica della nascente  vulnerabilità made in Italy . Sta prendendo vita reale  il personaggio dell’autoctono  lavoratore ridotto in servitù, elaborato dal laboratorio del Parlamento senza distinzioni  di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si deve in definitiva prendere  consapevolezza dello strisciante inserimento nella quotidianità lavorativa  della nuova realtà : si tratta di qualunque situazione di fatto con cui la condotta della parte forte del rapporto  abbia per effetto la riduzione della parte debole  nella condizione materiale del lavoratore servile  e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione. Grazie anche alla sentenza della corte di assise di Lecce, questo sapere può essere  il primo passo per ripristinare una precisa consapevolezza : è ancora in vigore un  superiore ordinamento costituzionale  (articoli 1,4,41) che riconosce a tutti il diritto  di vivere e lavorare in maniera libera, dignitosa, sicura .

Raggiunta questa consapevolezza , in attesa di una radicale procedura di  abrogazione dell’art. 3 bis della costituzione materiale, attivata d’ufficio dalla Repubblica  fondata sul lavoro,  ciascuno   si ponga la domanda : “ma ,io  servo ? Nella quotidianità , in maniera più o meno consapevole, ma conforme agli usi e costumi del gruppo sociale di appartenenza (famiglia, ambiente di lavoro, ambiente territoriale ),  chiunque può trovarsi in una posizione di subalternità rispetto a uno o più componenti della comunità in cui vive. Angherie, ricatti, violazioni della libertà , della riservatezza, della dignità possono entrare nella pratica sociale, cioè nella quotidianità in maniera discreta, silente, usuale, diffusa  tanto da indurre la vittima a sentirsi necessariamente costretto alla tolleranza, alla sopportazione, alla intangibilità della soggezione. A questo punto è bene ribadire(v. pag.7 ) che il legislatore, con l’art. 603bis c.p., ha   riconosciuto ufficiale veste normativa a specifici dati di esperienza, qualificandoli come  indici di sfruttamento. Questi dati di orientamento  per l’individuazione  del lavoratore  sfruttato, ridotto in servitù , sono stati formalmente tipizzati – in maniera esplicativa e non tassativa –in base ad uno o più dei ripetuti comportamenti  riferibili allo sfruttatore ( retribuzione palesemente difforme dagli accordi collettivi; violazione delle norme sull’orario, sui periodi di riposo, sulle ferie; ambiente di lavoro pericoloso e indecoroso ;  metodi di sorveglianza umilianti ; situazioni alloggiative degradanti).

La precisa conoscenza  degli indici di sfruttamento è necessaria  non solo nella straordinaria solennità dell’aula di giustizia – per orientare il giudice  nella ricostruzione e nella qualificazione dei fatti di riduzione in servitù –  ma principalmente nella ordinaria quotidianità del posto di lavoro, per un immediato rifiuto di subire la lesione della propria esistenza libera e  dignitosa e per un motivato e preciso  ricorso all’autorità sindacale e/o statale.

Di qui l’impegno a scrivere e diffondere – a più mani – un manuale  illustrativo-  in più lingue – della casistica di lavoratrici e lavoratori ridotti in servitù, nonché dei passi necessari per smuovere e disincentivare  omissioni, tolleranze, favoreggiamenti, collusioni.

Titolo del manuale di difesa ed autodifesa può essere : Scusi, io non  servo.