Con la sentenza 99/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),
nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di
sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai
limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter