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ASSOCIAZIONE CRITICA DEL DIRITTO

 

Statuto

 Art. 1 Costituzione e sede. – E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una Associazione ETS non-profit avente la seguente denominazione: “Critica del diritto” di seguito chiamata Associazione, con sede in Roma, Viale Angelico 12 sua sede legale.

L’Associazione è apartitica e non ha fine di lucro. Intende promuovere tutte le iniziative necessarie e opportune per il raggiungimento dei suoi scopi.

 

Art. 2 Associati. – L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, tramite domanda di adesione scritta rivolta al Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. L’associato, per tutta la permanenza del vincolo associativo, s’impegna a versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione impegna gli aderenti all’attuazione delle finalità delineate nell’atto costitutivo, al rispetto delle norme del presente statuto, del principio di democraticità e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione e alle finalità e scopi di cui è portatrice. L’ammissione dell’associato si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Il mancato versamento della quota associativa, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo, esclude automaticamente l’associato dalle attività associative e dalla partecipazione all’Assemblea. La qualità di associati si perde, inoltre, per esclusione e per recesso. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione. Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento. Gli associati si dividono in fondatori, sostenitori, ordinari. Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l’atto di costituzione partecipando così alla fondazione dell’Associazione; gli associati fondatori versano annualmente contributi in misura volontaria.  Sono associati ordinari tutti gli altri, ivi compresi i sostenitori.

 

Art. 3 Organi associativi. – Gli organi dell’associazione sono Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, l’Assemblea generale, il Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea generale, l’Organo di controllo. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 4 L’assemblea. – L’assemblea dei soci fondatori nomina i componenti del primo Consiglio direttivo e assegna le seguenti cariche:

Sig. Antonio Bevere – Presidente

Sig. Antonio Cavaliere- Vice Presidente

Sig.ra Paola Bevere Segretario-Tesoriere.

I suddetti Signori attestano la mancanza di cause d’incompatibilità e accettano le cariche.

L’Assemblea ordinaria è costituita dai tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento del contributo annuale. Ogni associato è abilitato a partecipare all’Assemblea e può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro associato abilitato a partecipare all’Assemblea stessa. Nessun associato può essere portatore di più di due deleghe. L’Assemblea è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede associativa, mediante comunicazione scritta da recapitare per posta ordinaria o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo d’informazione informatizzata (sito web  istituzionale), almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione della riunione l’ora, la sede dell’incontro e l’ordine del giorno. In caso di urgenza, ma mai se l’ordine del giorno prevede la trattazione del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo, la comunicazione potrà essere recapitata almeno tre giorni prima della data prevista. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che è coadiuvato da un Segretario scelto tra gli associati presenti alla riunione. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del Segretario in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario che ne cureranno la conservazione e ne assicureranno la consultazione da parte di tutti gli associati. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, e quando ne facciano richiesta scritta almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è convocata per la elezione del nuovo consiglio direttivo, per programmare e verificare l’attività della Rivista Critica del Diritto, nonché le eventuali iniziative per la presentazione di ciascun fascicolo e l’organizzazione di convegni per l’approfondimento dei temi trattati dalla Rivista stessa. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando vi è necessità per deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione o altri argomenti di particolare gravità e urgenza posto all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti e delibera con la maggioranza degli stessi.

 

Art. 5 Il Consiglio direttivo – Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei soci della gestione dell’Associazione e attua i deliberati assembleari. È formato da sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall’Assemblea generale degli associati. Il Consiglio direttivo deve essere composto da associati e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario tesoriere. Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l’Associazione. Il Tesoriere cura la contabilità interna ed ha la gestione della cassa. Il Presidente può delegargli la firma sociale per lo svolgimento delle operazioni su conti correnti bancari o postali.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo coopta altro associato che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile per deliberare in merito alla sostituzione. Il Consigliere eletto in sostituzione di altro cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente convocherà d’urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri, in caso di impossibilità del Presidente, sarà il Consigliere più anziano a provvedere alla convocazione Assembleare.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.  Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Per quella straordinaria occorre successivamente sottoporre le decisioni alla ratifica dell’Assemblea alla sua prima adunanza.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro l’ultimo giorno del mese di novembre.  Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Il Consiglio in particolare provvede a:

-mantenere e aggiornare i libri, ivi compreso il libro dei soci;

-predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

-formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

-ammettere e revocare gli associati;

-stabilire l’importo delle quote annuali;

-curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.

 

Art. 6 Finalità e attività – L’Associazione si impegna a realizzare la promozione e la diffusione culturale della legalità, dei diritti umani, della solidarietà e del volontariato. Tra gli argomenti che avranno particolare attenzione nei programmi di studio, di approfondimento e di diffusione vi sono: il garantismo sociale e il garantismo penale; violenza dello Stato su persone sottoposte a limiti della libertà personale; delitto di riduzione in servitù e sfruttamento dei lavoratori; libertà di manifestazione del pensiero; limiti esterni ed interni alla libertà di informazione; indipendenza ed autonomia della magistratura.

L’Associazione si propone di iniziative volte all’estensione del dibattito su tali tematiche, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico nonché a sviluppare una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.lgs.3.7.2017 n. 117.

L’Associazione persegue le suindicate finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 n. 1, lettere d), g) v) e w) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117.

 

Art. 7 Patrimonio associativo, bilancio e libri. – Le entrate dell’Associazione sono costituite:

– dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione, nella misura fissata dall’Assemblea generale;

– dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo;

– da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario;

– da versamenti volontari degli associati;

– da eventuali contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e di altri enti in genere;

– da donazioni e lasciti;

– da contributi di imprese e privati.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L’esercizio finanziario inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consultivo. Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro l’ultimo giorno del mese di aprile. Entrambi i bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

L’Associazione deve tenere i seguenti libri: – libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 LOrgano di controllo e revisore dei conti – L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l’organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisitiprevisti dall’art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

Art. 9 Volontari e lavoratori – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono sporadicamente, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.  La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall’Associazione

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

Art. 10 Rinvio – Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile

 

Roma, 19 maggio 2022

 

Per associarsi:

 

Adesione Associati 2023